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Document 62010CJ0365

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Oggetto della causa
    Dispositivo

    Parole chiave

    Ricorso per inadempimento

    Oggetto della lite

    Determinazione durante il procedimento precontenzioso

    Obbligo di presentare un’esposizione coerente e dettagliata delle censure

    Portata (Art. 258 TFUE) (v. punti 19-20)

    Oggetto della causa

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) – Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM 10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati.

    Dispositivo

    Dispositivo

    1) Avendo superato, per gli anni 2005 – 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM 10 nell’aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

    2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.

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