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Document 62010CJ0338

    Massime della sentenza

    Causa C-338/10

    Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

    contro

    Hauptzollamt Hamburg-Stadt

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

    «Dumping — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 — Validità — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) — Determinazione del valore normale — Paese non retto da un’economia di mercato — Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato»

    Massime della sentenza

    1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato — Scelta di un paese di riferimento

      [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, art. 2, § 7, a)]

    2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato — Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato

      [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, art. 2, § 7, a)]

    3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato — Scelta di un paese di riferimento

      [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, art. 2, § 7, a), e n. 1355/2008]

    1.  A termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme di cui ai paragrafi 1-6 del medesimo articolo, il valore normale, in linea di principio, è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A termini del secondo comma di detta disposizione, un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Spetta infatti alle istituzioni dell’Unione, in considerazione delle alternative possibili, cercare di individuare un paese terzo nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore, sempreché si tratti di un paese ad economia di mercato.

      L’esercizio del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione è soggetto al sindacato giurisdizionale. Per quanto attiene alla scelta del paese di riferimento, occorre verificare, in particolare, se dette istituzioni abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali al fine di accertare l’adeguatezza del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la diligenza richiesta perché possa ritenersi che il valore normale sia stato determinato in maniera idonea ed equa.

      (v. punti 20-22)

    2.  Emerge dal tenore letterale e dalla sistematica dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, che il metodo principale di determinazione del valore normale nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato è quello del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure del prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l’Unione. In mancanza, viene definito un metodo sussidiario secondo il quale il valore in parola è determinato su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

      L’uso di tali espressioni all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base dimostra che l’obiettivo della priorità accordata al metodo principale, previsto da tale disposizione, è quello di ottenere una determinazione equa del valore normale nel paese di esportazione mediante la scelta di un paese terzo nel quale il prezzo di un prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione, purché si tratti di un paese ad economia di mercato.

      Ne consegue che il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nella scelta del paese di riferimento non le autorizza a venir meno all’obbligo di scegliere un paese terzo ad economia di mercato, qualora ciò sia possibile. Infatti, esse possono sottrarsi alla regola generale, enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per la determinazione del valore normale dei prodotti provenienti da paesi non retti da economia di mercato, fondandosi su un’altra base equa, solo nell’ipotesi in cui tale regola generale non possa essere applicata.

      (v. punti 24-26)

    3.  L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, che assegna priorità al metodo principale, previsto da tale norma, consistente nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, impone alle istituzioni dell’Unione di esaminare con tutta la necessaria diligenza le informazioni di cui dispongono, tra le quali figurano in particolare le statistiche dell’Eurostat, al fine di selezionare il paese di riferimento, nell’accezione della suddetta disposizione. In particolare, l’obiettivo di tale disposizione, consistente nel cercare di individuare un paese di riferimento nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore, sarebbe compromesso se la nozione di «informazioni attendibili di cui si disponga» fosse limitata alle informazioni fornite dal denunciante nella sua denuncia o ai dati successivamente comunicati dalle parti interessate nell’ambito dell’inchiesta.

      La Commissione deve quindi esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili dal momento che il suo ruolo in un’inchiesta antidumping non è quello di arbitro, la cui competenza sia limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti dell’inchiesta. Il regolamento n. 384/96, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni nonché di effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari.

      Pertanto, qualora i dati dell’Eurostat disponibili al momento dell’inchiesta forniscano indizi secondo cui prodotti paragonabili al prodotto di cui trattasi sono fabbricati in paesi terzi retti da un’economia di mercato in quantitativi che non sono trascurabili, la Commissione deve esaminare d’ufficio se uno di tali paesi possa costituire un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione non può limitarsi ad inviare un solo questionario a due imprese situate in uno stesso paese terzo e a dedurre dalla loro mancata risposta l’impossibilità di determinare il valore normale a partire dai prezzi praticati in un paese terzo retto da un’economia di mercato.

      (v. punti 30-32, 34)

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    Causa C-338/10

    Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

    contro

    Hauptzollamt Hamburg-Stadt

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

    «Dumping — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 — Validità — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) — Determinazione del valore normale — Paese non retto da un’economia di mercato — Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato»

    Massime della sentenza

    1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Scelta di un paese di riferimento

      [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, art. 2, § 7, a)]

    2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato

      [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, art. 2, § 7, a)]

    3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Scelta di un paese di riferimento

      [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, art. 2, § 7, a), e n. 1355/2008]

    1.  A termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme di cui ai paragrafi 1-6 del medesimo articolo, il valore normale, in linea di principio, è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A termini del secondo comma di detta disposizione, un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Spetta infatti alle istituzioni dell’Unione, in considerazione delle alternative possibili, cercare di individuare un paese terzo nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore, sempreché si tratti di un paese ad economia di mercato.

      L’esercizio del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione è soggetto al sindacato giurisdizionale. Per quanto attiene alla scelta del paese di riferimento, occorre verificare, in particolare, se dette istituzioni abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali al fine di accertare l’adeguatezza del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la diligenza richiesta perché possa ritenersi che il valore normale sia stato determinato in maniera idonea ed equa.

      (v. punti 20-22)

    2.  Emerge dal tenore letterale e dalla sistematica dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, che il metodo principale di determinazione del valore normale nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato è quello del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure del prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l’Unione. In mancanza, viene definito un metodo sussidiario secondo il quale il valore in parola è determinato su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

      L’uso di tali espressioni all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base dimostra che l’obiettivo della priorità accordata al metodo principale, previsto da tale disposizione, è quello di ottenere una determinazione equa del valore normale nel paese di esportazione mediante la scelta di un paese terzo nel quale il prezzo di un prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione, purché si tratti di un paese ad economia di mercato.

      Ne consegue che il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nella scelta del paese di riferimento non le autorizza a venir meno all’obbligo di scegliere un paese terzo ad economia di mercato, qualora ciò sia possibile. Infatti, esse possono sottrarsi alla regola generale, enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per la determinazione del valore normale dei prodotti provenienti da paesi non retti da economia di mercato, fondandosi su un’altra base equa, solo nell’ipotesi in cui tale regola generale non possa essere applicata.

      (v. punti 24-26)

    3.  L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, che assegna priorità al metodo principale, previsto da tale norma, consistente nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, impone alle istituzioni dell’Unione di esaminare con tutta la necessaria diligenza le informazioni di cui dispongono, tra le quali figurano in particolare le statistiche dell’Eurostat, al fine di selezionare il paese di riferimento, nell’accezione della suddetta disposizione. In particolare, l’obiettivo di tale disposizione, consistente nel cercare di individuare un paese di riferimento nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore, sarebbe compromesso se la nozione di «informazioni attendibili di cui si disponga» fosse limitata alle informazioni fornite dal denunciante nella sua denuncia o ai dati successivamente comunicati dalle parti interessate nell’ambito dell’inchiesta.

      La Commissione deve quindi esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili dal momento che il suo ruolo in un’inchiesta antidumping non è quello di arbitro, la cui competenza sia limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti dell’inchiesta. Il regolamento n. 384/96, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni nonché di effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari.

      Pertanto, qualora i dati dell’Eurostat disponibili al momento dell’inchiesta forniscano indizi secondo cui prodotti paragonabili al prodotto di cui trattasi sono fabbricati in paesi terzi retti da un’economia di mercato in quantitativi che non sono trascurabili, la Commissione deve esaminare d’ufficio se uno di tali paesi possa costituire un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione non può limitarsi ad inviare un solo questionario a due imprese situate in uno stesso paese terzo e a dedurre dalla loro mancata risposta l’impossibilità di determinare il valore normale a partire dai prezzi praticati in un paese terzo retto da un’economia di mercato.

      (v. punti 30-32, 34)

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