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Document 62010CJ0301

    Massime della sentenza

    Causa C-301/10

    Commissione europea

    contro

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    «Inadempimento di uno Stato — Inquinamento ed effetti nocivi — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3, 4 e 10 — Allegato I, sezioni A e B»

    Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2012

    1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Prestazioni sufficienti degli impianti di trattamento – Nozione – Obbligo di raccolta e di trattamento della totalità delle acque reflue urbane – Limiti – Presupposti

      (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 10 e allegato I, nota 1)

    2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Tecniche migliori che non comportino costi eccessivi – Nozione – Reti fognarie e impianti di trattamento – Inclusione

      (Direttiva del Consiglio 91/271, allegato I, A)

    3. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

      (Art. 258 TFUE)

    4. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Dovere degli Stati membri – Collaborazione alle indagini in materia di inadempimento di uno Stato – Obbligo di verifica e di informazione – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto

      (Artt. 4, § 3, TUE e 17, § 1, TUE; art. 258 TFUE)

    5. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

      (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 3, § 1)

    6. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Stato membro che non ha istituito un sistema appropriato di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 15000 abitanti equivalenti – Inadempimento

      (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, §§ 1 e 2, 4, §§ 1 e 3, e 10 e allegato I, A e B)

    1.  Per rispondere all’obiettivo di protezione dell’ambiente perseguito dalla direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la nozione di «prestazioni sufficienti» degli impianti di trattamento, di cui all’articolo 10 di tale direttiva, sebbene non accompagnata da dati numerici, deve essere interpretata nel senso che, in condizioni climatiche normali e tenuto conto delle variazioni stagionali, la totalità delle acque reflue urbane dev’essere raccolta e trattata. Conseguentemente, il mancato trattamento delle acque reflue urbane può essere tollerato soltanto in occasione di circostanze che esulino dall’ordinario e il regolare verificarsi di scarichi di acque reflue urbane non trattate risulterebbe in contrasto con la direttiva 91/271.

      Inoltre, nella nota 1 dell’allegato I di detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che esistono situazioni in cui non tutte le acque reflue urbane potranno essere raccolte o trattate. L’espressione «piogge eccezionalmente abbondanti» è menzionata in tale nota esclusivamente a titolo indicativo. Tuttavia, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 non consente di considerare che tali altre circostanze ricorrano in modo ordinario e corrente, a fortiori poiché il termine «eccezionalmente» ben indica che la mancata raccolta o il mancato trattamento delle acque reflue non può intervenire in condizioni ordinarie. Non si può dunque ritenere ammissibile che scarichi possano verificarsi al di là di situazioni eccezionali.

      (v. punti 53, 54, 56-59)

    2.  La nozione di «tecniche migliori che non comportino costi eccessivi», sebbene prevista dall’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, soltanto per quanto riguarda le reti fognarie, costituisce tuttavia una nozione intrinseca al complesso delle disposizioni di tale direttiva diretta a garantire l’obiettivo di protezione dell’ambiente di quest’ultima, evitando al contempo un’applicazione troppo rigida delle norme previste. Tale nozione, pertanto, dovrà parimenti essere estesa agli impianti di trattamento, nella parte in cui consente, in taluni casi, scarichi di acque reflue non trattate, sebbene abbiano effetti negativi sull’ambiente. Tale nozione consente, pertanto, di assicurare il rispetto degli obblighi di tale direttiva senza porre a carico degli Stati membri obblighi irrealizzabili che non potrebbero adempiere o che potrebbe adempiere soltanto a costi sproporzionati. Dev’essere esaminata comparando, da un lato, la tecnologia migliore nonché i costi previsti e, dall’altro, i vantaggi che una rete fognaria o un impianto di trattamento delle acque di maggiore efficienza può apportare. In tale contesto, i costi occorsi non possono essere sproporzionati rispetto ai vantaggi procurati.

      (v. punti 63, 64, 67)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 66, 91, 92)

    4.  Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Essa deve pertanto fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione.

      Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato FUE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato. In particolare, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di una direttiva, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato. Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano.

      (v. punti 70-72)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 74)

    6.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, uno Stato membro che non garantisce una raccolta e un trattamento appropriati delle acque reflue urbane degli agglomerati di oltre 15000 abitanti equivalenti ai sensi, da un lato, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato I, sezione A, e, dall’altro, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, nonché dell’allegato I, sezione B, di tale direttiva.

      (v. punto 95, dispositivo)

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    Causa C-301/10

    Commissione europea

    contro

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    «Inadempimento di uno Stato — Inquinamento ed effetti nocivi — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3, 4 e 10 — Allegato I, sezioni A e B»

    Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2012

    1. Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Prestazioni sufficienti degli impianti di trattamento — Nozione — Obbligo di raccolta e di trattamento della totalità delle acque reflue urbane — Limiti — Presupposti

      (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 10 e allegato I, nota 1)

    2. Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Tecniche migliori che non comportino costi eccessivi — Nozione — Reti fognarie e impianti di trattamento — Inclusione

      (Direttiva del Consiglio 91/271, allegato I, A)

    3. Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità

      (Art. 258 TFUE)

    4. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Collaborazione alle indagini in materia di inadempimento di uno Stato — Obbligo di verifica e di informazione — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto

      (Artt. 4, § 3, TUE e 17, § 1, TUE; art. 258 TFUE)

    5. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

      (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 3, § 1)

    6. Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Stato membro che non ha istituito un sistema appropriato di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 15000 abitanti equivalenti — Inadempimento

      (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, §§ 1 e 2, 4, §§ 1 e 3, e 10 e allegato I, A e B)

    1.  Per rispondere all’obiettivo di protezione dell’ambiente perseguito dalla direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la nozione di «prestazioni sufficienti» degli impianti di trattamento, di cui all’articolo 10 di tale direttiva, sebbene non accompagnata da dati numerici, deve essere interpretata nel senso che, in condizioni climatiche normali e tenuto conto delle variazioni stagionali, la totalità delle acque reflue urbane dev’essere raccolta e trattata. Conseguentemente, il mancato trattamento delle acque reflue urbane può essere tollerato soltanto in occasione di circostanze che esulino dall’ordinario e il regolare verificarsi di scarichi di acque reflue urbane non trattate risulterebbe in contrasto con la direttiva 91/271.

      Inoltre, nella nota 1 dell’allegato I di detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che esistono situazioni in cui non tutte le acque reflue urbane potranno essere raccolte o trattate. L’espressione «piogge eccezionalmente abbondanti» è menzionata in tale nota esclusivamente a titolo indicativo. Tuttavia, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 non consente di considerare che tali altre circostanze ricorrano in modo ordinario e corrente, a fortiori poiché il termine «eccezionalmente» ben indica che la mancata raccolta o il mancato trattamento delle acque reflue non può intervenire in condizioni ordinarie. Non si può dunque ritenere ammissibile che scarichi possano verificarsi al di là di situazioni eccezionali.

      (v. punti 53, 54, 56-59)

    2.  La nozione di «tecniche migliori che non comportino costi eccessivi», sebbene prevista dall’allegato I, sezione A, della direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, soltanto per quanto riguarda le reti fognarie, costituisce tuttavia una nozione intrinseca al complesso delle disposizioni di tale direttiva diretta a garantire l’obiettivo di protezione dell’ambiente di quest’ultima, evitando al contempo un’applicazione troppo rigida delle norme previste. Tale nozione, pertanto, dovrà parimenti essere estesa agli impianti di trattamento, nella parte in cui consente, in taluni casi, scarichi di acque reflue non trattate, sebbene abbiano effetti negativi sull’ambiente. Tale nozione consente, pertanto, di assicurare il rispetto degli obblighi di tale direttiva senza porre a carico degli Stati membri obblighi irrealizzabili che non potrebbero adempiere o che potrebbe adempiere soltanto a costi sproporzionati. Dev’essere esaminata comparando, da un lato, la tecnologia migliore nonché i costi previsti e, dall’altro, i vantaggi che una rete fognaria o un impianto di trattamento delle acque di maggiore efficienza può apportare. In tale contesto, i costi occorsi non possono essere sproporzionati rispetto ai vantaggi procurati.

      (v. punti 63, 64, 67)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 66, 91, 92)

    4.  Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Essa deve pertanto fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione.

      Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato FUE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato. In particolare, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di una direttiva, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato. Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano.

      (v. punti 70-72)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 74)

    6.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, uno Stato membro che non garantisce una raccolta e un trattamento appropriati delle acque reflue urbane degli agglomerati di oltre 15000 abitanti equivalenti ai sensi, da un lato, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato I, sezione A, e, dall’altro, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 10, nonché dell’allegato I, sezione B, di tale direttiva.

      (v. punto 95, dispositivo)

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