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Document 62010CJ0296

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento — Litispendenza

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 19, n. 2, e 20)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento — Litispendenza

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19, n. 2)

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento — Litispendenza

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19, n. 2)

Massima

1. Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente con una domanda diretta ad ottenere gli stessi provvedimenti, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.

Difatti, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza di merito. Inoltre, l’applicazione di detta disposizione non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito. L’art. 20, n. 2, del citato regolamento previene ogni rischio di contraddizione tra una decisione che concede provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 20 e una decisione adottata dal giudice competente nel merito, poiché prevede che i provvedimenti provvisori a norma di tale art. 20, n. 1, cessino di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti che essa ritiene appropriati.

(v. punti 70-71, 86 e dispositivo)

2. Il fatto che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia adita nell’ambito di un procedimento sommario, in particolare ai fini del diritto di affidamento di minori, o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi di tale regolamento.

In un simile contesto, spetta al giudice adito successivamente verificare d’ufficio se la decisione del giudice adito per primo, nel concedere provvedimenti provvisori, fosse soltanto preliminare ad una decisione ulteriore adottata con maggior cognizione di causa in circostanze che non siano più caratterizzate dall’urgenza di decidere. Il giudice successivamente adito dovrebbe peraltro verificare se esista un’unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito introdotta in seguito.

(v. punti 80, 86 e dispositivo)

3. Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale e che sia diretto, in particolare, a dimostrare la competenza di questa autorità giurisdizionale conformemente al regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, spetta a quest’ultima autorità giurisdizionale, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, proseguire l’esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.

In tale contesto, si deve ricordare che il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere al giudice che è più vicino a quest’ultimo e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo, di adottare le decisioni necessarie.

(v. punti 82-84, 86 e dispositivo)

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