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Document 62010CJ0295

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Ambito di applicazione — Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Potere discrezionale degli Stati membri — Portata e limiti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 3, nn. 2, 3 e 5)

    2. Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Obbligo di effettuare una valutazione ambientale fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del diritto dell’Unione — Limiti

    (Direttiva del Consiglio 85/337; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 11, nn. 1 e 2)

    Massima

    1. Il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per determinare taluni tipi di piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’art. 3, n. 3, di detta direttiva, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte.

    Quindi, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalità di una categoria di piani resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso articolo, a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l’estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo.

    Considerati tali presupposti, l’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede in modo generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica. Infatti, detto criterio non è idoneo a consentire di valutare se un piano abbia o no effetti significativi sull’ambiente.

    (v. punti 46-48, 54, dispositivo 1)

    2. L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, non dispensa dall’obbligo di procedere a tale valutazione in forza della direttiva 2001/42.

    Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

    Inoltre, l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.

    (v. punti 63, 66, dispositivo 2-3)

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