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Document 62010CJ0293

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344 — Diritto dell’assicurato di scegliere liberamente il proprio rappresentante legale — Portata

(Direttiva del Consiglio 87/344, art. 4, n. 1)

Massima

L’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giudiziaria, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punto 36 e dispositivo)

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