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Document 62010CJ0282

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C-282/10

    Maribel Dominguez

    contro

    Centre informatique du Centre Ouest Atlantique

    e

    Préfet de la région Centre

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

    «Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale — Assenza del lavoratore — Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza — Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 — Ruolo del giudice nazionale»

    Massime della sentenza

    1. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che subordina le ferie annuali retribuite ad un periodo di lavoro effettivo minimo durante un periodo di riferimento

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

    2. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2003/88 – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi e poteri del giudice nazionale – Interpretazione conforme al diritto dell’Unione della normativa nazionale – Limiti – Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di risarcire il danno causato ai singoli a motivo della non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione

      (Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

    3. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o pari al periodo minimo

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

    1.  L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

      Se è vero, infatti, che gli Stati membri possono definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione stessa di tale diritto ad alcuna condizione. Quindi, le modalità di esecuzione e di applicazione necessarie per attuare le prescrizioni della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, codificata dalla direttiva 2003/88, possono differire quanto alle condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, ma tale direttiva non consente agli Stati membri di escludere la nascita stessa di un diritto espressamente conferito a tutti i lavoratori.

      (v. punti 18-19, 21, dispositivo 1)

    2.  Nell’ipotesi di una controversia tra singoli in cui il diritto nazionale sia contrario all’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, spetta al giudice del rinvio verificare — prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare il pertinente diritto del lavoro, e applicando metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia di detta disposizione e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita — se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del diritto del lavoro nazionale.

      Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

      Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90), per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

      (v. punto 44, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

      (v. punto 50, dispositivo 3)

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