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Document 62010CJ0263
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione nel territorio nazionale – Tassa applicabile ai veicoli d’occasione importati e che non ha equivalenti per i veicoli presenti sul mercato nazionale aventi la stessa vetustà ed usura – Inammissibilità (Art. 110 TFUE) (v. punti 28‑29 e dispositivo)
2. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 110 TFUE) (v. punti 32‑36)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunalul Gorj – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale che colpisce gli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione in uno Stato membro – Qualificazione del criterio della «data di prima immatricolazione» – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Validità dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, introdotta per talune categorie di veicoli – Eventuale applicazione del principio «chi inquina paga».
Dispositivo
L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.