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Document 62010CJ0225

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Titolari di pensioni in forza della legislazione di più Stati membri — Prestazioni per figli a carico e per orfani di titolari di pensioni — Figli disabili

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, artt. 77, n. 2, lett. b), i), e 78, n. 2, lett. b), i)]

Massima

Gli artt. 77, n. 2, lett. b), i), e 78, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, devono essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore deceduto, che siano stati soggetti alla normativa di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione nonché d’orfano siano basati soltanto sulla legislazione del precedente Stato membro di occupazione, sono legittimati a reclamare integralmente presso le autorità competenti di detto Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato, per il fatto che essi hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni familiari nel precedente Stato membro di occupazione è stato acquisito soltanto in forza della normativa di quest’ultimo. Ciò è ugualmente valido qualora, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, gli interessati non siano in grado di optare per il pagamento degli assegni familiari in tale Stato.

(v. punti 57, 59, dispositivo 1-2)

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