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Document 62010CJ0212

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali

    (Direttiva del Consiglio 69/335, artt. 4, n. 2, e 7, n. 2)

    Massima

    L’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro introduca nuovamente un’imposta sui conferimenti sul prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società, qualora tale Stato membro abbia rinunciato in precedenza alla riscossione della medesima imposta.

    Infatti, i termini «[p]ossono continuare ad essere assoggettate all’imposta sui conferimenti», contenuti nell’art. 4, n. 2, devono essere interpretati nel senso che essi implicano che le operazioni considerate nel suddetto paragrafo, al fine di poter essere assoggettate all’imposta sui conferimenti, devono non solo essere state imponibili, ai sensi della medesima disposizione, a norma del diritto nazionale vigente al 1º luglio 1984, ma ancora essere state in seguito continuativamente assoggettate ad una tassazione siffatta.

    (v. punti 37, 40 e dispositivo)

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