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Document 62010CJ0155

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Piloti di linea

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7; direttiva del Consiglio 2000/79, accordo allegato, art. 3)

Massima

L’art. 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché l’art. 3 dell’accordo allegato alla direttiva 2000/79, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile, devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall’altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea.

È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.

(v. punto 31 e dispositivo)

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