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Document 62010CJ0145

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Competenza del tribunale di uno dei litisconsorzi convenuti — Presupposto — Rapporto di connessione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 93/98 — Ambito di applicazione — Ritratto fotografico — Inclusione — Presupposti

(Direttiva del Consiglio 93/98, art. 6)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, nn. 3, lett. e), e 5]

4. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Messa a disposizione del pubblico di un’opera — Portata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, n. 3, lett. d)]

5. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, nn. 3, lett. d), e 5]

6. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, nn. 3, lett. d) ed e), e 5]

Massima

1. L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti a seconda dello Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

(v. punto 84, dispositivo 1)

2. L’art. 6 della direttiva 93/98, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d’autore a condizione, cosa che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le libere scelte creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta le qualità di un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia qualsiasi altra opera, comprese quelle fotografiche.

(v. punto 99, dispositivo 2)

3. L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di comunicazione contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Occorre che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa d’intesa e in coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia peraltro necessario un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

(v. punto 116, dispositivo 3)

4. Per fornire un’interpretazione della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, per quanto possibile, alla luce delle norme applicabili del diritto internazionale, in particolare quelle contenute nell’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, per «mess[a] (...) a disposizione del pubblico di un’opera» ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. d), di tale direttiva si deve intendere il fatto di rendere tale opera accessibile al pubblico.

(v. punti 126-128)

5. L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

Infatti, tale disposizione mira a mantenere un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti di un’opera o di altri materiali protetti e il diritto di riproduzione riconosciuto agli autori. Tale giusto equilibrio è assicurato, nella specie, privilegiando l’esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti rispetto all’interesse dell’autore a poter opporsi alla riproduzione di estratti della sua opera che è già stata resa lecitamente accessibile al pubblico, pur garantendo a tale autore il diritto di veder menzionato, in linea di principio, il suo nome.

(v. punti 134-135, 137, dispositivo 4)

6. L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. e), della citata direttiva, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte. Ciò si verifica nel caso in cui talune fotografie siano state messe a disposizione del pubblico da parte delle autorità di pubblica sicurezza nazionali competenti nel contesto di un’inchiesta penale senza che, al momento di tale utilizzo originale lecito, sia stato indicato il nome dell’autore.

(v. punti 143, 147, 149, dispositivo 5)

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