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Document 62010CJ0120

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Trasporti — Trasporti aerei — Direttiva 2002/30 — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione — Nozione di restrizione operativa

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/30, art. 2, lett. e)]

Massima

L’art. 2, lett. e), della direttiva 2002/30, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che una «restrizione operativa» costituisce una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aeromobile subsonico civile a reazione ad un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione. Di conseguenza, una normativa nazionale in materia ambientale che impone limiti massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo di aree situate in prossimità dell’aeroporto, non costituisce, in quanto tale, una «restrizione operativa» ai sensi di tale disposizione, a meno che, a causa dei contesti economico, tecnico e giuridico pertinenti, essa possa avere gli stessi effetti di un divieto di accesso a detto aeroporto.

(v. punto 34 e dispositivo)

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