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Document 62010CJ0011

    Massime della sentenza

    Causa C-11/10

    Staatssecretaris van Financiën

    contro

    Marishipping and Transport BV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Dazi doganali — Esenzione — Sostanze farmaceutiche — Composizione — Restrizioni»

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 febbraio 2011   I - 679

    Massime della sentenza

    Tariffa doganale comune – Franchigia dai dazi all’importazione – Prodotti farmaceutici

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, 1a parte, titolo II, C, punto 1, sub i), e 3a parte, allegato 3, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 2031/2001 e n. 1832/2002)

    L’allegato I, parte prima, titolo II, C, punto 1, sub i), del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato rispettivamente dai regolamenti n. 2031/2001 e n. 1832/2002, dev’essere interpretato nel senso che una sostanza farmaceutica, figurante nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato 3 della terza parte dello stesso allegato I, a cui sono state aggiunte altre sostanze, in particolare farmaceutiche, non può più fruire dell’esenzione dai dazi doganali che sarebbe stata applicabile se tale sostanza si fosse trovata allo stato puro.

    Infatti, la disposizione che prevede l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali pone una deroga al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, in generale, soggetti ai dazi doganali e pertanto deve, in quanto disposizione derogatoria, essere interpretata restrittivamente. Pertanto, in mancanza di indicazione espressa o di elementi che consentano di concludere che il legislatore dell’Unione abbia inteso far fruire dell’esenzione le sostanze farmaceutiche elencate nel detto allegato 3 le quali, fatte salve eventuali impurità residue contenute in dette sostanze, non si presentino allo stato puro, il regolamento n. 2658/87 non può essere interpretato nel senso che sostanze farmaceutiche cui sono state aggiunte altre sostanze possono fruire di detta esenzione.

    Peraltro, tale interpretazione è quella che meglio garantisce un’applicazione uniforme delle disposizioni del suddetto regolamento, in quanto essa consente soltanto un potere discrezionale limitato alle autorità doganali nazionali per stabilire se una sostanza farmaceutica si trovi o meno allo stato puro.

    (v. punti 16, 17, 25, 26 e dispositivo)

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