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Document 62009TO0352

Massime dell’ordinanza

Ordinanza del Presidente del Tribunale 29 ottobre 2009 — Novácke chemické závody / Commissione

(causa T-352/09 R)

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12-15)

2. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente — Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice del procedimento sommario — Insussistenza dell’urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 38-44)

3. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Perdita di una possibilità di pervenire a un risanamento della società richiedente — Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti — Insussistenza dell’urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 49-51)

4. 

Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali — Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza della società richiedente — Onere della prova (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 52-59)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.

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Ordinanza del Presidente del Tribunale 29 ottobre 2009 — Novácke chemické závody / Commissione

(causa T-352/09 R)

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12-15)

2. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente — Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice del procedimento sommario — Insussistenza dell’urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 38-44)

3. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Perdita di una possibilità di pervenire a un risanamento della società richiedente — Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti — Insussistenza dell’urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 49-51)

4. 

Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali — Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza della società richiedente — Onere della prova (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 52-59)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.

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