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Document 62009TO0335

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Esercizio di diritti contrattuali da parte di un’istituzione, in nome e per conto di una delle parti contraenti — Incompetenza del giudice comunitario — Irricevibilità

(Artt. 230 CE e 249 CE)

Massima

Ai sensi dell’art. 230 CE, i giudici comunitari esercitano un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Tale competenza riguarda unicamente gli atti di cui all’art. 249 CE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato.

Per contro, gli atti adottati dalle istituzioni che s’inseriscono in un contesto meramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’art. 249 CE, il cui annullamento può essere domandato al giudice comunitario ai sensi dell’art. 230 CE.

Tuttavia, l’atto adottato da un’istituzione in un contesto contrattuale deve essere considerato separabile da tale contesto allorché, da una parte, sia stato adottato dall’istituzione nell’esercizio delle sue competenze proprie e, dall’altra, produca esso stesso effetti giuridici vincolanti, idonei ad incidere sugli interessi del suo destinatario e possa quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento. In queste condizioni, un ricorso di annullamento proposto dal destinatario dell’atto deve essere considerato ricevibile. In questo contesto, per «competenze proprie di un’istituzione» si devono intendere quelle, derivanti dai trattati o dal diritto derivato, che fanno parte delle sue prerogative di potere pubblico, consentendole in tal modo di creare o modificare unilateralmente diritti ed obblighi nei confronti di un terzo. Per contro, l’esercizio di diritti contrattuali da parte di un’istituzione, nell’ipotesi in cui l’Unione abbia ricevuto mandato ad agire in nome e per conto di una delle parti contraenti, non costituisce un esercizio delle sue competenze proprie.

(v. punti 24-26, 32-33)

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