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Документ 62009TJ0056

    Saint-Gobain Glass France e a. / Commissione

    Cause T‑56/09 e T‑73/09

    Saint-Gobain Glass France SA e altri

    contro

    Commissione europea

    «Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro per automobili — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Eccezione di illegittimità — Ammende — Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Recidiva — Importo supplementare — Imputabilità della condotta illecita — Massimale dell’ammenda — Fatturato consolidato del gruppo»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014

    1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Diritto a un processo equo – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedimenti amministrativo e giurisdizionale in materia di concorrenza – Applicazione – Portata

      (Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 5)

    2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Controllo di legittimità e esteso al merito, tanto in diritto quanto in fatto – Violazione – Insussistenza

      (Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

    3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Portata – Esecuzione di sanzioni non definitive – Ammissibilità

      (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2; regolamento della Commissione n. 773/2004)

    4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei criteri di calcolo dell’ammenda prevista – Indicazione prematura – Insussistenza di un obbligo di indicare un eventuale cambiamento di politica relativamente al livello dell’importo delle ammende

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

    5. Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente – Obbligo della Commissione di indicare gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende – Insussistenza

      (Artt. 81 CE, 82 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Elementi idonei a rovesciare tale presunzione – Controllata detenuta da una società holding – Circostanza non sufficiente a rovesciare la predetta presunzione

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    7. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Presa in considerazione nel rispetto dei principi di presunzione di innocenza, di personalità delle pene, di certezza del diritto e di parità delle armi

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    8. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Obblighi probatori della società che desidera rovesciare tale presunzione – Presunzione relativa

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Violazione consistente nell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende a un’infrazione anteriore alla loro introduzione – Insussistenza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

    10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Violazione del principio di irretroattività – Insussistenza – Violazione del principio del legittimo affidamento – Insussistenza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

    11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Infrazioni simili commesse in momenti successivi da società appartenenti alla stessa unità economica – Inclusione – Presupposti – Onere della prova a carico della Commissione

      (Artt. 81, § 1, CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

    12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Impresa non sanzionata con una decisione precedente della Commissione né destinataria di una comunicazione degli addebiti – Esclusione

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

    13. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Mancanza di un termine di prescrizione – Potere discrezionale della Commissione – Principio di proporzionalità – Presa in considerazione del tempo trascorso dall’infrazione precedente

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

    14. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione – Ammenda che supera l’importo del beneficio ricavato dall’intesa – Irrilevanza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

    15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Valutazione alla luce della natura dell’infrazione – Infrazioni molto gravi – Necessità di determinarne l’impatto e l’estensione geografica – Insussistenza

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 23)

    16. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Carattere dissuasivo – Principio generale cui la Commissione deve attenersi per tutta la fase del calcolo delle ammende – Non obbligatorietà di una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑26)

    17. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Obbligo di prendere in considerazione una crisi economica eccezionale – Insussistenza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

    18. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Presentazione di una richiesta di clemenza – Potere discrezionale della Commissione – Presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata – Limiti

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20‑25)

    19. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione dell’impresa incriminata al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Criteri di valutazione – Presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata – Limiti

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

    20. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa – Gruppo di imprese che opera in più settori industriali – Decisione della Commissione relativa a uno solo di tali settori – Irrilevanza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    21. Concorrenza – Ammende – Importo – Esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito – Maggiorazione di un’ammenda per recidiva – Errore di diritto circa gli autori della recidiva – Riduzione della maggiorazione

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)

    22. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimenti amministrativo e giurisdizionale in materia di diritto della concorrenza – Applicazione

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 1, e 47, comma 2)

    23. Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

    24. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto a un processo equo – Collegio giudicante del Tribunale invitato a pronunciarsi su un ritardo ingiustificato commesso da esso stesso – Assenza di imparzialità – Irricevibilità del motivo

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

    1.  Il diritto a un processo equo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ormai sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      Peraltro, in materia di diritto della concorrenza dell’Unione, la Commissione non è un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della CEDU o ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale.

      Tuttavia, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il diritto a un processo equo si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora.

      Così, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare che il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non esclude che una «pena» possa essere inflitta da un’autorità amministrativa investita di un potere sanzionatorio in materia di diritto della concorrenza, purché la decisione adottata da quest’ultima possa essere oggetto di un controllo successivo da parte di un organo giudiziario competente a decidere anche nel merito. Tra le caratteristiche di un organo giudiziario di questo tipo vi è il potere di riformare in tutti i punti, in fatto come in diritto, la decisione impugnata emessa dall’organo inferiore. Pertanto, in tali casi, il controllo operato dal giudice non può essere limitato a una verifica della legittimità esterna della decisione sottoposta al suo controllo, poiché il giudice deve avere il potere di valutare la proporzionalità delle scelte dell’autorità per la concorrenza e di verificare le sue valutazioni di ordine tecnico.

      Il controllo giurisdizionale operato dal Tribunale rispetto alle decisioni con cui la Commissione infligge sanzioni in caso di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione risponde a tali esigenze.

      (v. punti 76‑80)

    2.  Il controllo giurisdizionale operato dal Tribunale rispetto alle decisioni con cui la Commissione infligge sanzioni in caso di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione risponde all’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      Anzitutto, il diritto dell’Unione conferisce alla Commissione una funzione di sorveglianza che comprende il compito di perseguire le infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE e all’articolo 82 CE, e, nell’ambito di tale procedimento amministrativo, la Commissione è tenuta a rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione. Il regolamento n. 1/2003 la investe inoltre del potere di infliggere, mediante decisione, sanzioni pecuniarie alle imprese e alle associazioni di imprese che abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione a tali disposizioni.

      Peraltro, l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo su qualsiasi decisione della Commissione che accerti e reprima un’infrazione alle norme sulla concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale principio è ora sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      Orbene, il controllo giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla Commissione per sanzionare le infrazioni al diritto della concorrenza, istituito dai Trattati e completato dal regolamento n. 1/2003, è conforme a tale principio.

      In primo luogo, il Tribunale è un giudice indipendente e imparziale, istituito in particolare per migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti nelle controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi.

      In secondo luogo, il controllo della legittimità, nell’ambito di ricorsi fondati sull’articolo 230 CE, di una decisione della Commissione che accerta un’infrazione alle regole della concorrenza e infligge pertanto un’ammenda deve essere considerato un sindacato giurisdizionale effettivo sull’atto di cui trattasi. Infatti, i motivi che possono essere invocati dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento sono tali da consentire al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di tutte le accuse formulate dalla Commissione nel settore della concorrenza.

      In terzo luogo, conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il controllo di legittimità previsto dall’articolo 230 CE è completato da un controllo esteso al merito, che consente al giudice, al di là del controllo della legittimità della sanzione, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, di annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

      (v. punti 80‑86)

    3.  Il principio della presunzione di innocenza, ora sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si applica in particolare ai procedimenti amministrativo e giurisdizionale relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora.

      Deriva dall’obbligo che grava sulla Commissione di fornire prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa, nonché dal fatto che l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell’Unione quando questi è chiamato a controllare le decisioni con cui la Commissione constata una violazione dell’articolo 81 CE deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione, che il principio della presunzione di innocenza non impedisce che la responsabilità di una persona accusata di una determinata infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione sia accertata al termine di un procedimento svoltosi interamente secondo le modalità prescritte dalle disposizioni dell’articolo 81 CE, del regolamento n. 1/2003 e del regolamento n. 773/2004 della Commissione, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 CE e 82 CE e nell’ambito del quale è stato quindi possibile esercitare pienamente i diritti della difesa.

      In ogni caso, il diritto alla presunzione di innocenza non impedisce, in linea di principio, che sanzioni di natura penale adottate da un organo amministrativo possano essere eseguite prima di essere divenute definitive, all’esito di un procedimento di ricorso dinanzi a un giudice, purché tale esecuzione rientri entro limiti ragionevoli che realizzino un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, e il destinatario della sanzione possa essere reintegrato nella sua situazione iniziale in caso di accoglimento del suo ricorso.

      (v. punti 97, 100‑102, 104)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 116‑120, 124)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 144‑151)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 206‑212, 232, 240)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 213, 215‑218, 243)

    8.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 213‑218, 243)

    9.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 266‑277)

    10.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 280‑282)

    11.  In materia di diritto della concorrenza dell’Unione, quando due società controllate sono possedute direttamente o indirettamente al 100% o quasi al 100% dalla stessa società controllante, si può tenere conto dell’infrazione precedente commessa da una delle controllate del gruppo al fine di applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti di un’altra controllata di tale gruppo.

      Tuttavia, il comportamento illecito di tale controllata, posseduta al 100% o quasi al 100% dalla sua società controllante, può essere imputato a quest’ultima e la società controllante può essere considerata come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata soltanto se la controllante non rovescia la presunzione relativa di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata.

      Ne consegue che la Commissione, in un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE, non può limitarsi a constatare che un’impresa poteva esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di un’altra impresa, senza che sia necessario verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Al contrario, spetta in via di principio alla Commissione dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell’altra.

      Inoltre, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è necessario individuare un’entità dotata di personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto. Pertanto, quando sia stata accertata l’esistenza di un’infrazione alle norme dell’Unione sulla concorrenza, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell’impresa al momento in cui l’infrazione è stata commessa, affinché tale impresa ne risponda. Quando la Commissione adotta una decisione ai sensi di detta disposizione, essa deve pertanto individuare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in questione e sanzionabili a tale titolo, alle quali indirizzare la decisione.

      D’altronde, il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a un medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù del diritto della concorrenza dell’Unione, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra.

      Pertanto, non si può ammettere che la Commissione possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti di una filiale e della sua società controllante, che queste ultime possano essere considerate responsabili di una precedente infrazione per la quale non sono state sanzionate con una decisione della Commissione e nel corso del cui accertamento non sono state destinatarie di una comunicazione degli addebiti, cosicché non sono state messe in condizione di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto le riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente.

      (v. punti 309‑314)

    12.  Non si può ammettere che la Commissione possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva, che un’impresa debba essere considerata responsabile di una precedente infrazione per la quale non è stata sanzionata da una decisione della Commissione e nel corso del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti, cosicché detta impresa non è stata messa in condizione, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione che constata la precedente infrazione, di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto la riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con altre imprese.

      Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto, pur essendo vero che il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole, la Commissione non può essere vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione di recidiva.

      Del pari, sebbene sia vero che è ragionevolmente lecito ritenere che una società controllante sia effettivamente a conoscenza di una precedente decisione indirizzata dalla Commissione alla sua controllata, di cui essa detiene la quasi totalità del capitale, tale conoscenza non può supplire alla mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra detta società controllante e la sua controllata al fine di imputare alla società controllante la responsabilità della precedente infrazione e di aumentare per recidiva l’importo delle ammende ad essa inflitte.

      (v. punti 318‑320, 328)

    13.  Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di diritto della concorrenza dell’Unione, la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della Commissione riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di un’ammenda, e la Commissione non è vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere.

      Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la Commissione è tenuta a valutare, dato che la sua presa in considerazione è finalizzata a indurre le imprese che abbiano manifestato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la Commissione può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione.

      Il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della Commissione in materia di diritto della concorrenza, il giudice dell’Unione può quindi essere chiamato a valutare se la Commissione abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza.

      In tale contesto, il decorso di un periodo di circa tredici anni e otto mesi tra l’adozione di una decisione che accerta una violazione delle regole della concorrenza da parte di un gruppo di società, e che infligge un’ammenda alle società di tale gruppo, e il momento in cui è iniziata l’infrazione commessa dalle società del medesimo gruppo e sanzionata nell’ambito di un nuovo procedimento, non impedisce alla Commissione di constatare, senza violare il principio di proporzionalità, che l’impresa formata dai destinatari della sua decisione aveva una propensione a violare le regole della concorrenza poiché si tratta dello stesso polo di attività a cui appartengono le controllate del gruppo di società destinatarie della decisione della Commissione e poiché, inoltre, l’intesa oggetto della decisione precedente presentava caratteristiche molto simili rispetto a quella sanzionata con la nuova decisione.

      (v. punti 326‑328, 330, 332‑334, 485)

    14.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 353, 354, 357, 358, 390)

    15.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 368‑372)

    16.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 378, 380, 381)

    17.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 385‑387)

    18.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 402‑410)

    19.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 415‑417, 420, 421, 424)

    20.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 449‑454)

    21.  In un caso di violazione delle regole di concorrenza e di imposizione di un’ammenda in cui una maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda dovuta alla recidiva è stata giustificata in considerazione di due decisioni precedenti della Commissione che accertavano una violazione delle regole della concorrenza mentre una sola di tali decisioni poteva essere presa in considerazione al fine di applicare la recidiva e, inoltre, tale decisione era la più lontana nel tempo dall’inizio dell’infrazione oggetto della decisione che accerta la recidiva, la ripetizione del comportamento illecito delle imprese interessate presenta una gravità minore rispetto a quella inizialmente ritenuta. Pertanto, è giustificato ridurre della metà la percentuale di tale maggiorazione.

      (v. punti 461, 485, 486)

    22.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 491, 492)

    23.  La violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per denunciare e sanzionare tale violazione.

      Un ricorso diretto soltanto all’annullamento di una decisione della Commissione in materia di diritto della concorrenza dell’Unione o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda, non può comunque essere assimilato a un ricorso per risarcimento danni, e non costituisce, quindi, una sede appropriata per fare sanzionare un’eventuale violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del suo obbligo di decidere entro un termine ragionevole.

      (v. punti 495, 496)

    24.  Ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale. Tale diritto, che rientra nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è sancito anche dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

      La garanzia di imparzialità riveste due aspetti. In primo luogo, è indispensabile che il tribunale adito sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, tenendo presente che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria. In secondo luogo, detto tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo, il che significa che è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio.

      Qualora, sollevando una censura relativa alla durata eccessiva del procedimento giudiziario in una causa, un ricorrente inviti la sezione del Tribunale incaricata di tale causa a valutare se essa stessa abbia commesso un’irregolarità procedurale accumulando un ritardo ingiustificato nel trattamento della causa in questione, detta sezione non può, comunque, offrire a tale ricorrente garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sul fatto che essa esaminerebbe in modo imparziale la censura relativa al ritardo eccessivo del procedimento giurisdizionale.

      (v. punti 497‑500)

    Нагоре

    Cause T‑56/09 e T‑73/09

    Saint-Gobain Glass France SA e altri

    contro

    Commissione europea

    «Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro per automobili — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Eccezione di illegittimità — Ammende — Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Recidiva — Importo supplementare — Imputabilità della condotta illecita — Massimale dell’ammenda — Fatturato consolidato del gruppo»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014

    1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Diritto a un processo equo – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedimenti amministrativo e giurisdizionale in materia di concorrenza – Applicazione – Portata

      (Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 5)

    2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Controllo di legittimità e esteso al merito, tanto in diritto quanto in fatto – Violazione – Insussistenza

      (Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

    3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Portata – Esecuzione di sanzioni non definitive – Ammissibilità

      (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2; regolamento della Commissione n. 773/2004)

    4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei criteri di calcolo dell’ammenda prevista – Indicazione prematura – Insussistenza di un obbligo di indicare un eventuale cambiamento di politica relativamente al livello dell’importo delle ammende

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

    5. Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente – Obbligo della Commissione di indicare gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende – Insussistenza

      (Artt. 81 CE, 82 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Elementi idonei a rovesciare tale presunzione – Controllata detenuta da una società holding – Circostanza non sufficiente a rovesciare la predetta presunzione

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    7. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Presa in considerazione nel rispetto dei principi di presunzione di innocenza, di personalità delle pene, di certezza del diritto e di parità delle armi

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    8. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Obblighi probatori della società che desidera rovesciare tale presunzione – Presunzione relativa

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Violazione consistente nell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende a un’infrazione anteriore alla loro introduzione – Insussistenza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

    10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Violazione del principio di irretroattività – Insussistenza – Violazione del principio del legittimo affidamento – Insussistenza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

    11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Infrazioni simili commesse in momenti successivi da società appartenenti alla stessa unità economica – Inclusione – Presupposti – Onere della prova a carico della Commissione

      (Artt. 81, § 1, CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

    12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Impresa non sanzionata con una decisione precedente della Commissione né destinataria di una comunicazione degli addebiti – Esclusione

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

    13. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Mancanza di un termine di prescrizione – Potere discrezionale della Commissione – Principio di proporzionalità – Presa in considerazione del tempo trascorso dall’infrazione precedente

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

    14. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione – Ammenda che supera l’importo del beneficio ricavato dall’intesa – Irrilevanza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

    15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Valutazione alla luce della natura dell’infrazione – Infrazioni molto gravi – Necessità di determinarne l’impatto e l’estensione geografica – Insussistenza

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 23)

    16. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Carattere dissuasivo – Principio generale cui la Commissione deve attenersi per tutta la fase del calcolo delle ammende – Non obbligatorietà di una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑26)

    17. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Obbligo di prendere in considerazione una crisi economica eccezionale – Insussistenza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

    18. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Presentazione di una richiesta di clemenza – Potere discrezionale della Commissione – Presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata – Limiti

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20‑25)

    19. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione dell’impresa incriminata al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Criteri di valutazione – Presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata – Limiti

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

    20. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa – Gruppo di imprese che opera in più settori industriali – Decisione della Commissione relativa a uno solo di tali settori – Irrilevanza

      (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    21. Concorrenza – Ammende – Importo – Esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito – Maggiorazione di un’ammenda per recidiva – Errore di diritto circa gli autori della recidiva – Riduzione della maggiorazione

      (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)

    22. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimenti amministrativo e giurisdizionale in materia di diritto della concorrenza – Applicazione

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 1, e 47, comma 2)

    23. Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento

      (Artt. 81 CE e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

    24. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto a un processo equo – Collegio giudicante del Tribunale invitato a pronunciarsi su un ritardo ingiustificato commesso da esso stesso – Assenza di imparzialità – Irricevibilità del motivo

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

    1.  Il diritto a un processo equo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ormai sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      Peraltro, in materia di diritto della concorrenza dell’Unione, la Commissione non è un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della CEDU o ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale.

      Tuttavia, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il diritto a un processo equo si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora.

      Così, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare che il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non esclude che una «pena» possa essere inflitta da un’autorità amministrativa investita di un potere sanzionatorio in materia di diritto della concorrenza, purché la decisione adottata da quest’ultima possa essere oggetto di un controllo successivo da parte di un organo giudiziario competente a decidere anche nel merito. Tra le caratteristiche di un organo giudiziario di questo tipo vi è il potere di riformare in tutti i punti, in fatto come in diritto, la decisione impugnata emessa dall’organo inferiore. Pertanto, in tali casi, il controllo operato dal giudice non può essere limitato a una verifica della legittimità esterna della decisione sottoposta al suo controllo, poiché il giudice deve avere il potere di valutare la proporzionalità delle scelte dell’autorità per la concorrenza e di verificare le sue valutazioni di ordine tecnico.

      Il controllo giurisdizionale operato dal Tribunale rispetto alle decisioni con cui la Commissione infligge sanzioni in caso di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione risponde a tali esigenze.

      (v. punti 76‑80)

    2.  Il controllo giurisdizionale operato dal Tribunale rispetto alle decisioni con cui la Commissione infligge sanzioni in caso di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione risponde all’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      Anzitutto, il diritto dell’Unione conferisce alla Commissione una funzione di sorveglianza che comprende il compito di perseguire le infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE e all’articolo 82 CE, e, nell’ambito di tale procedimento amministrativo, la Commissione è tenuta a rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione. Il regolamento n. 1/2003 la investe inoltre del potere di infliggere, mediante decisione, sanzioni pecuniarie alle imprese e alle associazioni di imprese che abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione a tali disposizioni.

      Peraltro, l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo su qualsiasi decisione della Commissione che accerti e reprima un’infrazione alle norme sulla concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale principio è ora sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      Orbene, il controllo giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla Commissione per sanzionare le infrazioni al diritto della concorrenza, istituito dai Trattati e completato dal regolamento n. 1/2003, è conforme a tale principio.

      In primo luogo, il Tribunale è un giudice indipendente e imparziale, istituito in particolare per migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti nelle controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi.

      In secondo luogo, il controllo della legittimità, nell’ambito di ricorsi fondati sull’articolo 230 CE, di una decisione della Commissione che accerta un’infrazione alle regole della concorrenza e infligge pertanto un’ammenda deve essere considerato un sindacato giurisdizionale effettivo sull’atto di cui trattasi. Infatti, i motivi che possono essere invocati dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento sono tali da consentire al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di tutte le accuse formulate dalla Commissione nel settore della concorrenza.

      In terzo luogo, conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il controllo di legittimità previsto dall’articolo 230 CE è completato da un controllo esteso al merito, che consente al giudice, al di là del controllo della legittimità della sanzione, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, di annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

      (v. punti 80‑86)

    3.  Il principio della presunzione di innocenza, ora sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si applica in particolare ai procedimenti amministrativo e giurisdizionale relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora.

      Deriva dall’obbligo che grava sulla Commissione di fornire prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa, nonché dal fatto che l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell’Unione quando questi è chiamato a controllare le decisioni con cui la Commissione constata una violazione dell’articolo 81 CE deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione, che il principio della presunzione di innocenza non impedisce che la responsabilità di una persona accusata di una determinata infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione sia accertata al termine di un procedimento svoltosi interamente secondo le modalità prescritte dalle disposizioni dell’articolo 81 CE, del regolamento n. 1/2003 e del regolamento n. 773/2004 della Commissione, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 CE e 82 CE e nell’ambito del quale è stato quindi possibile esercitare pienamente i diritti della difesa.

      In ogni caso, il diritto alla presunzione di innocenza non impedisce, in linea di principio, che sanzioni di natura penale adottate da un organo amministrativo possano essere eseguite prima di essere divenute definitive, all’esito di un procedimento di ricorso dinanzi a un giudice, purché tale esecuzione rientri entro limiti ragionevoli che realizzino un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, e il destinatario della sanzione possa essere reintegrato nella sua situazione iniziale in caso di accoglimento del suo ricorso.

      (v. punti 97, 100‑102, 104)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 116‑120, 124)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 144‑151)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 206‑212, 232, 240)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 213, 215‑218, 243)

    8.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 213‑218, 243)

    9.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 266‑277)

    10.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 280‑282)

    11.  In materia di diritto della concorrenza dell’Unione, quando due società controllate sono possedute direttamente o indirettamente al 100% o quasi al 100% dalla stessa società controllante, si può tenere conto dell’infrazione precedente commessa da una delle controllate del gruppo al fine di applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti di un’altra controllata di tale gruppo.

      Tuttavia, il comportamento illecito di tale controllata, posseduta al 100% o quasi al 100% dalla sua società controllante, può essere imputato a quest’ultima e la società controllante può essere considerata come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata soltanto se la controllante non rovescia la presunzione relativa di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata.

      Ne consegue che la Commissione, in un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE, non può limitarsi a constatare che un’impresa poteva esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di un’altra impresa, senza che sia necessario verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Al contrario, spetta in via di principio alla Commissione dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell’altra.

      Inoltre, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è necessario individuare un’entità dotata di personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto. Pertanto, quando sia stata accertata l’esistenza di un’infrazione alle norme dell’Unione sulla concorrenza, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell’impresa al momento in cui l’infrazione è stata commessa, affinché tale impresa ne risponda. Quando la Commissione adotta una decisione ai sensi di detta disposizione, essa deve pertanto individuare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in questione e sanzionabili a tale titolo, alle quali indirizzare la decisione.

      D’altronde, il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a un medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù del diritto della concorrenza dell’Unione, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra.

      Pertanto, non si può ammettere che la Commissione possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti di una filiale e della sua società controllante, che queste ultime possano essere considerate responsabili di una precedente infrazione per la quale non sono state sanzionate con una decisione della Commissione e nel corso del cui accertamento non sono state destinatarie di una comunicazione degli addebiti, cosicché non sono state messe in condizione di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto le riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente.

      (v. punti 309‑314)

    12.  Non si può ammettere che la Commissione possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva, che un’impresa debba essere considerata responsabile di una precedente infrazione per la quale non è stata sanzionata da una decisione della Commissione e nel corso del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti, cosicché detta impresa non è stata messa in condizione, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione che constata la precedente infrazione, di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto la riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con altre imprese.

      Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto, pur essendo vero che il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole, la Commissione non può essere vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione di recidiva.

      Del pari, sebbene sia vero che è ragionevolmente lecito ritenere che una società controllante sia effettivamente a conoscenza di una precedente decisione indirizzata dalla Commissione alla sua controllata, di cui essa detiene la quasi totalità del capitale, tale conoscenza non può supplire alla mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra detta società controllante e la sua controllata al fine di imputare alla società controllante la responsabilità della precedente infrazione e di aumentare per recidiva l’importo delle ammende ad essa inflitte.

      (v. punti 318‑320, 328)

    13.  Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di diritto della concorrenza dell’Unione, la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della Commissione riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di un’ammenda, e la Commissione non è vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere.

      Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la Commissione è tenuta a valutare, dato che la sua presa in considerazione è finalizzata a indurre le imprese che abbiano manifestato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la Commissione può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione.

      Il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della Commissione in materia di diritto della concorrenza, il giudice dell’Unione può quindi essere chiamato a valutare se la Commissione abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza.

      In tale contesto, il decorso di un periodo di circa tredici anni e otto mesi tra l’adozione di una decisione che accerta una violazione delle regole della concorrenza da parte di un gruppo di società, e che infligge un’ammenda alle società di tale gruppo, e il momento in cui è iniziata l’infrazione commessa dalle società del medesimo gruppo e sanzionata nell’ambito di un nuovo procedimento, non impedisce alla Commissione di constatare, senza violare il principio di proporzionalità, che l’impresa formata dai destinatari della sua decisione aveva una propensione a violare le regole della concorrenza poiché si tratta dello stesso polo di attività a cui appartengono le controllate del gruppo di società destinatarie della decisione della Commissione e poiché, inoltre, l’intesa oggetto della decisione precedente presentava caratteristiche molto simili rispetto a quella sanzionata con la nuova decisione.

      (v. punti 326‑328, 330, 332‑334, 485)

    14.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 353, 354, 357, 358, 390)

    15.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 368‑372)

    16.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 378, 380, 381)

    17.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 385‑387)

    18.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 402‑410)

    19.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 415‑417, 420, 421, 424)

    20.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 449‑454)

    21.  In un caso di violazione delle regole di concorrenza e di imposizione di un’ammenda in cui una maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda dovuta alla recidiva è stata giustificata in considerazione di due decisioni precedenti della Commissione che accertavano una violazione delle regole della concorrenza mentre una sola di tali decisioni poteva essere presa in considerazione al fine di applicare la recidiva e, inoltre, tale decisione era la più lontana nel tempo dall’inizio dell’infrazione oggetto della decisione che accerta la recidiva, la ripetizione del comportamento illecito delle imprese interessate presenta una gravità minore rispetto a quella inizialmente ritenuta. Pertanto, è giustificato ridurre della metà la percentuale di tale maggiorazione.

      (v. punti 461, 485, 486)

    22.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 491, 492)

    23.  La violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per denunciare e sanzionare tale violazione.

      Un ricorso diretto soltanto all’annullamento di una decisione della Commissione in materia di diritto della concorrenza dell’Unione o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda, non può comunque essere assimilato a un ricorso per risarcimento danni, e non costituisce, quindi, una sede appropriata per fare sanzionare un’eventuale violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del suo obbligo di decidere entro un termine ragionevole.

      (v. punti 495, 496)

    24.  Ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale. Tale diritto, che rientra nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è sancito anche dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

      La garanzia di imparzialità riveste due aspetti. In primo luogo, è indispensabile che il tribunale adito sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, tenendo presente che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria. In secondo luogo, detto tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo, il che significa che è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio.

      Qualora, sollevando una censura relativa alla durata eccessiva del procedimento giudiziario in una causa, un ricorrente inviti la sezione del Tribunale incaricata di tale causa a valutare se essa stessa abbia commesso un’irregolarità procedurale accumulando un ritardo ingiustificato nel trattamento della causa in questione, detta sezione non può, comunque, offrire a tale ricorrente garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sul fatto che essa esaminerebbe in modo imparziale la censura relativa al ritardo eccessivo del procedimento giurisdizionale.

      (v. punti 497‑500)

    Нагоре