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Document 62009CO0332
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario
–
Rinuncia, decadenza e nullità
–
Cause di nullità assoluta
–
Registrazione in violazione dell’art. 7
–
Data pertinente ai fini dell’esame di una causa di nullità assoluta [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 41, 47)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 3 giugno 2009, causa T‑189/07, Frosch Touristik / UAMI‑DSR touristik (FLUGBÖRSE), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 recante rigetto del ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo «FLUGBÖRSE» contro la decisione della divisione d’annullamento che aveva dichiarato la nullità parziale di detto marchio – Determinazione della data pertinente ai fini dell’esame di una causa di nullità assoluta nell’ambito di un procedimento di nullità.
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.