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Document 62009CJ0550
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Decisione di iscrizione di un’organizzazione nell’elenco di tali persone ed entità
(Art. 296 TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 4; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3)
2. Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Divieto di mettere a disposizione di tali persone o entità capitali, attività finanziarie o risorse economiche — Portata
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, quinto ‘considerando’, e art. 1, n. 3; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, artt. 2, n. 1, lett. b), e 3]
1. L’iscrizione e il mantenimento di un’organizzazione nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, che non riporti, nelle rispettive decisioni, una motivazione quanto alle condizioni giuridiche d’applicazione del citato regolamento all’organizzazione di cui trattasi, in particolare quanto all’esistenza di una decisione assunta da un’autorità competente ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, né un'illustrazione delle ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio ha ritenuto che l’iscrizione in tale elenco fosse o rimanesse giustificata, è invalida e pertanto non può contribuire a fondare alcuna condanna penale relativa ad una presunta violazione di detto regolamento.
Anche ipotizzando che, nell’adottare la decisione 2007/445, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga le decisioni anteriori, il Consiglio abbia inteso rimediare all’assenza di motivazione dell’iscrizione di cui trattasi per il periodo precedente alla data in cui tale decisione ha preso effetto, il 29 giugno 2007, questa non può in alcun caso contribuire a fondare, in combinato disposto con la normativa nazionale, una condanna penale per fatti riguardanti tale periodo, a pena di disconoscere il principio d’irretroattività delle disposizioni che possono dar luogo a una condanna di tale natura.
(v. punti 55, 59, 62, dispositivo 1)
2. L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, deve essere interpretato nel senso che ha ad oggetto il conferimento a una persona giuridica, a un gruppo o a un’entità figurante nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di detto regolamento, da parte di un membro di tale persona giuridica, di tale gruppo o di tale entità, di capitali, di altre attività finanziarie o di risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi.
Infatti, l’espressione «mettere (...) a disposizione» di cui all’art. 2, n. 1, lett. b), ha un’ampia accezione, che ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario per consentire a una persona, a un gruppo o ad un’entità compresi nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, di ottenere effettivamente il potere di disporre pienamente dei capitali, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche in questione. Una simile accezione prescinde dall’esistenza o meno di relazioni tra l’autore e il destinatario dell’atto di messa a disposizione di cui trattasi.
(v. punti 67-68, 80, dispositivo 2)