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Document 62009CJ0503

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili — Inclusione in quanto prestazione d’invalidità e non in quanto prestazione di malattia

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. b)]

    2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni — Clausole di residenza — Eliminazione — Requisito di residenza per la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10, n. 1, primo comma)

    3. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Vantaggi sociali — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili

    (Art. 21, n. 1, TFUE)

    Massima

    1. Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo. In una simile situazione, tale prestazione si collega direttamente al rischio di invalidità previsto dalla suddetta disposizione.

    (v. punti 53-54, dispositivo 1)

    2. L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, considerata quale prestazione d’invalidità, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

    (v. punto 70, dispositivo 2)

    3. L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili:

    – al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e

    – al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.

    (v. punti 104, 109-110, dispositivo 2)

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