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Document 62009CJ0423

    Massime della sentenza

    Causa C-423/09

    Staatssecretaris van Financiën

    contro

    X BV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ortaggi (teste d’aglio) secchi, non interamente disidratati»

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 ottobre 2010   I - 10823

    Massime della sentenza

    Tariffa doganale comune – Voci doganali – Teste d’aglio secche, non interamente disidratate

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004)

    La nomenclatura combinata, che figura nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1810/2004, dev’essere interpretata nel senso che l’aglio che ha subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale, al termine del quale è eliminata la totalità o la quasi totalità dell’umidità presente nel prodotto, rientra nella sottovoce tariffaria 07129090 della nomenclatura combinata, mentre l’aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell’aglio fresco, rientra nella sottovoce tariffaria 07032000 di detta nomenclatura combinata.

    Al fine di classificare le teste d’aglio nella voce 0712, il processo di essiccazione dell’aglio deve comportare modifiche sostanziali e irreversibili di modo che il prodotto non si trovi più allo stato naturale.

    Pertanto, l’eliminazione dell’acqua deve modificare sostanzialmente le proprietà e le caratteristiche obiettive del prodotto in modo che tale modifica comporti una classificazione in una voce tariffaria diversa dalla voce 0703, la quale comprende gli ortaggi allo stato fresco o refrigerato.

    (v. punti 25, 26, 35 e dispositivo)

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