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Dokumentum 62009CJ0421

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale che vieta l’importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da donazioni non interamente gratuite — Giustificazione — Tutela della sanità pubblica — Inammissibilità

    (Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98, artt. 20, n. 1, e 21)

    Massima

    L’art. 28 CE, letto in combinato disposto con l’art. 30 CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l’importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che – così come prescritto anche per i prodotti nazionali – le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse.

    Una simile normativa – la quale mira, da una parte, a garantire che il sangue e i componenti del sangue commercializzati nello Stato membro in questione rispondano a criteri di qualità e di sicurezza elevati e, dall’altra, a raggiungere l’obiettivo sancito all’art. 20, n. 1, della direttiva 2002/98, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, consistente nell’incoraggiare le donazioni di sangue volontarie e non remunerate – risponde a preoccupazioni attinenti alla sanità pubblica del tipo ammesso dall’art. 30 CE. Pertanto, siffatti obiettivi sono, in linea di principio, idonei a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

    Tuttavia, considerato isolatamente, l’obbligo secondo cui la donazione di sangue deve essere stata effettuata senza dar luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute dal donatore non è necessario per garantire la qualità e la sicurezza del sangue e dei componenti del sangue. Tale constatazione è corroborata dalla circostanza che né la direttiva 2002/98 né la raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa n. R (95) 14, alla quale detta direttiva si riferisce, impongono la totale gratuità delle donazioni, ma prevedono che modesti segni di riconoscimento, consumazioni e rimborso delle spese di spostamento collegate alla donazione siano compatibili con la donazione volontaria e non remunerata, sicché tali elementi non possono essere considerati idonei a pregiudicare la qualità e la sicurezza di dette donazioni e la tutela della sanità pubblica.

    Una siffatta normativa eccede pertanto quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, cioè garantire la qualità e la sicurezza del sangue e dei componenti del sangue.

    (v. punti 33, 43-46 e dispositivo)

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