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Document 62009CJ0404

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all’autorizzazione — Progetti relativi ad impianti minerari a cielo aperto

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3)

2. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone di protezione speciale — Obblighi degli Stati membri — Progetti relativi ad impianti minerari a cielo aperto in, o nelle immediate vicinanze di, un sito designato come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409

(Direttive del Consiglio 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, e 92/43, artt. 6, nn. 2‑4, e 7)

3. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone di protezione speciale — Obblighi degli Stati membri — Progetti relativi ad impianti minerari a cielo aperto in, o nelle immediate vicinanze di, un sito designato come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409

(Direttive del Consiglio 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49, e 92/43, artt. 6, nn. 2‑4, e 7)

4. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone di protezione speciale — Obblighi degli Stati membri — Progetti relativi ad impianti minerari a cielo aperto in, o nelle immediate vicinanze di, un sito d’importanza comunitaria

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 2; decisione della Commissione 2004/813)

Massima

1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla direttiva 97/11, uno Stato membro che autorizzi impianti minerari a cielo aperto senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione che consenta di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti attinenti agli impianti a cielo aperto esistenti, salvo, per quanto riguarda uno di tali impianti, in ordine all’orso bruno (Ursus arctos).

(v. punto 197, dispositivo 1)

2. A decorrere dalla data di designazione di un sito come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, quale modificata dalla direttiva 97/49, viene meno, per quanto riguarda il suddetto sito, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima, uno Stato membro che autorizzi impianti minerari a cielo aperto nel sito di cui trattasi o nelle sue immediate vicinanze, senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione appropriata dei possibili effetti di tali progetti e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio che esso presenta per il gallo cedrone (Tetrao urogallus), il quale costituisce una delle ricchezze naturali che hanno determinato la classificazione del sito in questione come zona di protezione speciale, condizioni consistenti nella mancanza di soluzioni alternative, nell’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e nella comunicazione alla Commissione delle misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

(v. punto 197, dispositivo 2)

3. A decorrere dalla data di designazione di un sito come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, quale modificata dalla direttiva 97/49, viene meno, per quanto riguarda il suddetto sito, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima, uno Stato membro che non adotti le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni significative per il gallo cedrone, la cui presenza sul sito di cui trattasi è all’origine della designazione della predetta zona di protezione speciale, causati da impianti minerari a cielo aperto situati in tale sito o nelle sue immediate vicinanze.

(v. punto 197, dispositivo 2)

4. A decorrere dalla data di adozione della decisione 2004/813, che in applicazione della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, viene meno, per quanto riguarda un sito designato come sito d’importanza comunitaria, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 2, della suddetta direttiva uno Stato membro che non adotti le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni causate alle specie da determinati impianti minerari situati nel sito di cui trattasi o nelle sue immediate vicinanze.

(v. punto 197, dispositivo 3)

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