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Document 62009CJ0362

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Aiuti concessi dagli Stati — Esame delle denunce — Obblighi della Commissione — Fase preliminare di esame — Obbligo di concludere tale fase con una decisione — Revoca di una decisione di archiviazione di una denuncia riguardante un presunto aiuto illegale — Presupposti

(Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, nn. 2, 3 e 4, 13, n. 1, e 20, n. 2)

Massima

L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, impone alla Commissione, a seguito del deposito delle osservazioni supplementari eventualmente presentate dagli interessati o del decorso del termine ragionevole, di concludere la fase di esame preliminare con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara l’inesistenza dell’aiuto, oppure di non sollevare obiezioni o di avviare il procedimento formale di esame.

Se, a seguito di una decisione di archiviazione di una denuncia riguardante un presunto aiuto di Stato, la Commissione avesse il diritto di revocare un simile atto essa potrebbe permanere, durante la fase di esame preliminare, in uno stato di inattività contrario agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 e sfuggire a qualsivoglia controllo giurisdizionale. Ammettere una siffatta possibilità si porrebbe in contrasto, del resto, con la certezza del diritto che il regolamento n. 659/1999 intende proprio rafforzare, come risulta dai suoi terzo, settimo e undicesimo ‘considerando’.

Di conseguenza, in considerazione delle esigenze di buona amministrazione e di certezza del diritto nonché del principio di tutela giurisdizionale effettiva, si deve ritenere, da una parte, che la Commissione possa procedere alla revoca di una decisione di archiviazione di una denuncia che riguardi un asserito aiuto illegittimo solo per porre rimedio ad un illecito che vizi detta decisione e, dall’altra, che essa non possa, in seguito a tale revoca, riprendere la procedura ad una fase precedente al momento preciso in cui sia intervenuta l’illegittimità accertata.

(v. punti 63, 68-70)

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