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Document 62009CJ0357

Massime della sentenza

Causa C-357/09 PPU

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad)

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Art. 15, nn. 4-6 — Periodo di trattenimento — Considerazione del periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento è stata sospesa — Nozione di “prospettiva ragionevole di allontanamento”»

Presa di posizione dell’avvocato generale J. Mazák del 10 novembre 2009   I ‐ 11193

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 novembre 2009   I ‐ 11219

Massime della sentenza

  1. Visti, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento finalizzato all’allontanamento – Durata massima – Calcolo – Inclusione del periodo di trattenimento subìto nel contesto di una procedura di allontanamento iniziata prima dell’entrata in vigore del regime previsto dalla direttiva 2008/115

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, nn. 5 e 6)

  2. Visti, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento finalizzato all’allontanamento – Durata massima – Calcolo – Esclusione del periodo subìto in un Centro di permanenza temporanea ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15)

  3. Visti, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento finalizzato all’allontanamento – Durata massima – Calcolo – Decreto di riaccompagnamento coatto alla frontiera oggetto di un ricorso giurisdizionale – Inclusione del periodo di trattenimento subìto durante il procedimento di ricorso

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, nn. 5 e 6)

  4. Visti, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento finalizzato all’allontanamento – Sindacato giurisdizionale – Superamento della durata massima di trattenimento – Considerazione da parte del giudice delle prospettive ragionevoli di allontanamento – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, nn. 4 e 6)

  5. Visti, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento finalizzato all’allontanamento – Prospettiva ragionevole d’allontanamento – Nozione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, nn. 4, 5 e 6)

  6. Visti, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento finalizzato all’allontanamento – Superamento della durata massima del trattenimento – Possibilità di non rilasciare immediatamente la persona trattenuta – Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, nn. 4 e 6)

  1.  L’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento subìto nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.

    (v. punto 39, dispositivo 1)

  2.  Il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell’allontanamento ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

    Infatti, il trattenimento ai fini dell’allontanamento disciplinato dalla direttiva 2008/115 ed il trattenimento disposto nei confronti di un richiedente asilo, in particolare in forza delle direttive 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e delle disposizioni nazionali applicabili, rientrano in distinti regimi giuridici.

    Tuttavia, se un richiedente asilo rimane assoggettato ad un regime di trattenimento ai fini dell’allontanamento mentre sono in corso procedure di richiesta di asilo avviate in seguito alle sue domande d’asilo, il periodo di trattenimento corrispondente al periodo durante il quale detti procedimenti d’asilo erano in corso dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento contemplato all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115.

    (v. punti 45, 47-48, dispositivo 2)

  3.  L’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che il periodo durante il quale l’esecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dall’interessato avverso tale decreto è preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento quando, durante tale procedimento, l’interessato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea.

    Se così non fosse, infatti, la durata del trattenimento ai fini dell’allontanamento potrebbe variare, all’occorrenza anche considerevolmente, da un caso all’altro in uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro all’altro, a seconda delle particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie nazionali, il che contrasterebbe con la finalità perseguita dall’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115, che consiste nel garantire una comune durata massima del trattenimento negli Stati membri.

    (v. punti 54, 57, dispositivo 3)

  4.  L’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che non si applica quando le possibilità di proroga dei periodi di trattenimento previsti dall’art. 15, n. 6, di detta direttiva sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.

    (v. punto 62, dispositivo 4)

  5.  L’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dell’allontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che quest’ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l’interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto di detti termini.

    (v. punto 67, dispositivo 5)

  6.  L’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente l’interessato in quanto egli non è in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.

    (v. punto 71, dispositivo 6)

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