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Document 62009CJ0337

Massime della sentenza

Causa C-337/09 P

Consiglio dell’Unione europea

contro

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd

«Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di glifosato originario della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Nozione di “significative interferenze statali” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino — Azionista pubblico che controlla de facto l’assemblea generale degli azionisti della società produttrice — Equiparazione di tale controllo a una “significativa interferenza” — Valutazione di un meccanismo di visto dei contratti all’esportazione — Limiti del controllo giurisdizionale — Valutazione degli elementi di prova presentati»

Massime della sentenza

  1. Impugnazione – Interesse ad agire – Fatto successivo alla sentenza del Tribunale che ha privato quest’ultima dei suoi effetti pregiudizievoli per la parte impugnante – Abrogazione, ad opera del suo autore, di un atto annullato dal Tribunale – Abrogazione ex nunc differente dall’annullamento ex tunc – Conservazione dell’interesse ad agire

  2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore manifesto di valutazione da parte delle istituzioni – Valutazione di situazioni economiche complesse – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata – Questione di diritto esaminata in sede di impugnazione

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Riproposizione, per contestare l’iter logico seguito dal Tribunale, di argomenti dedotti dinanzi a quest’ultimo – Ricevibilità

  5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Presupposti – Assenza di una significativa interferenza statale nelle decisioni commerciali di una società – Nozione – Onere della prova

    [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 7, c), primo trattino, e n. 461/2004, art. 2, § 7, c), primo trattino]

  6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Rispetto delle garanzie procedurali

  1.  La Corte può dichiarare un’impugnazione irricevibile qualora un fatto successivo alla sentenza del Tribunale abbia privato quest’ultima dei suoi effetti pregiudizievoli per la parte impugnante. Infatti, l’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Qualora un regolamento, adottato successivamente alla sentenza del Tribunale, abroghi soltanto ex nunc, e non ex tunc, il regolamento annullato da tale sentenza, la parte impugnante mantiene un interesse ad agire riguardo all’annullamento degli effetti prodotti dal regolamento annullato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua abrogazione.

    (v. punti 46, 48-49)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 55)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 58)

  4.  Qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nel corso di un giudizio di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così fondare la propria impugnazione su argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato.

    (v. punto 61)

  5.  Riguardo all’interpretazione delle condizioni previste, ai fini della concessione dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento antidumping di base n. 384/96, il Tribunale correttamente afferma che un controllo da parte dello Stato – dimostrato dal fatto che gli azionisti pubblici, seppur minoritari, controllano l’assemblea generale di una società, che essi eleggono i membri del consiglio di amministrazione, e che una parte degli amministratori di detta società è vincolata a quest’ultima da contratti di lavoro o di prestazioni di servizi – non può essere equiparato, per principio, ad una «significativa interferenza statale» ai sensi della norma sopra citata e non può dunque dispensare il Consiglio e la Commissione dall’obbligo di tener conto degli elementi di prova, forniti dal produttore interessato, riguardanti il concreto contesto di fatto, di diritto ed economico nel quale questi opera.

    Infatti, risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento sopra citato che tale disposizione non contempla le interferenze statali di qualsiasi natura nelle imprese produttrici, bensì soltanto quelle afferenti le decisioni di queste ultime in materia di prezzi, costi e fattori produttivi. Inoltre, l’impiego stesso del termine «interferenza» indica che non è sufficiente che lo Stato possa avere una certa influenza su dette decisioni, bensì implica un’ingerenza effettiva in queste ultime. Per giunta, l’interferenza nelle decisioni del produttore interessato riguardanti prezzi, costi e fattori produttivi deve essere «significativa». È dunque pacifico che l’articolo sopra menzionato consente un certo grado di interferenza dello Stato in tali decisioni.

    Il carattere significativo o meno di un’interferenza dello Stato nelle decisioni suddette deve essere valutato in rapporto alla finalità della disposizione sopra citata, la quale mira a garantire che il produttore operi in condizioni di economia di mercato e, in particolare, che i costi che egli deve sostenere ed i prezzi da lui praticati siano la risultante del libero gioco delle forze di mercato. Di conseguenza, un’interferenza statale che non sia idonea, né per la sua natura né per i suoi effetti, a rendere incompatibili con le condizioni di un’economia di mercato le decisioni del produttore in materia di prezzi, costi e fattori produttivi non può essere considerata significativa.

    Tuttavia, un’interpretazione siffatta non produce l’effetto di sopprimere la condizione secondo cui il produttore deve prendere le proprie decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi senza interferenze di questo tipo. Infatti, anche quando il produttore abbia adottato tali decisioni tenendo conto unicamente dei segnali del mercato, la condizione suddetta osta a che il produttore in questione si veda attribuito il beneficio dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, nel caso in cui lo Stato abbia interferito in modo significativo nel libero gioco delle forze del mercato agendo, ad esempio, direttamente sul prezzo di alcune materie prime ovvero sul prezzo della manodopera. Ad ogni modo, spetta al produttore fornire elementi di prova atti a dimostrare che egli non subisce una significativa interferenza dello Stato allorché adotta le proprie decisioni commerciali, ed il Consiglio e la Commissione godono di un ampio potere discrezionale riguardo ad essi.

    (v. punti 78-83, 89-91)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 106-107)

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Causa C-337/09 P

Consiglio dell’Unione europea

contro

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd

«Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di glifosato originario della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Nozione di “significative interferenze statali” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino — Azionista pubblico che controlla de facto l’assemblea generale degli azionisti della società produttrice — Equiparazione di tale controllo a una “significativa interferenza” — Valutazione di un meccanismo di visto dei contratti all’esportazione — Limiti del controllo giurisdizionale — Valutazione degli elementi di prova presentati»

Massime della sentenza

  1. Impugnazione — Interesse ad agire — Fatto successivo alla sentenza del Tribunale che ha privato quest’ultima dei suoi effetti pregiudizievoli per la parte impugnante — Abrogazione, ad opera del suo autore, di un atto annullato dal Tribunale — Abrogazione ex nunc differente dall’annullamento ex tunc — Conservazione dell’interesse ad agire

  2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Errore manifesto di valutazione da parte delle istituzioni — Valutazione di situazioni economiche complesse — Potere discrezionale delle istituzioni — Portata — Questione di diritto esaminata in sede di impugnazione

  4. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Riproposizione, per contestare l’iter logico seguito dal Tribunale, di argomenti dedotti dinanzi a quest’ultimo — Ricevibilità

  5. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Concessione dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Presupposti — Assenza di una significativa interferenza statale nelle decisioni commerciali di una società — Nozione — Onere della prova

    [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 7, c), primo trattino, e n. 461/2004, art. 2, § 7, c), primo trattino]

  6. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Potere discrezionale delle istituzioni — Rispetto delle garanzie procedurali

  1.  La Corte può dichiarare un’impugnazione irricevibile qualora un fatto successivo alla sentenza del Tribunale abbia privato quest’ultima dei suoi effetti pregiudizievoli per la parte impugnante. Infatti, l’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Qualora un regolamento, adottato successivamente alla sentenza del Tribunale, abroghi soltanto ex nunc, e non ex tunc, il regolamento annullato da tale sentenza, la parte impugnante mantiene un interesse ad agire riguardo all’annullamento degli effetti prodotti dal regolamento annullato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua abrogazione.

    (v. punti 46, 48-49)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 55)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 58)

  4.  Qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nel corso di un giudizio di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così fondare la propria impugnazione su argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato.

    (v. punto 61)

  5.  Riguardo all’interpretazione delle condizioni previste, ai fini della concessione dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento antidumping di base n. 384/96, il Tribunale correttamente afferma che un controllo da parte dello Stato – dimostrato dal fatto che gli azionisti pubblici, seppur minoritari, controllano l’assemblea generale di una società, che essi eleggono i membri del consiglio di amministrazione, e che una parte degli amministratori di detta società è vincolata a quest’ultima da contratti di lavoro o di prestazioni di servizi – non può essere equiparato, per principio, ad una «significativa interferenza statale» ai sensi della norma sopra citata e non può dunque dispensare il Consiglio e la Commissione dall’obbligo di tener conto degli elementi di prova, forniti dal produttore interessato, riguardanti il concreto contesto di fatto, di diritto ed economico nel quale questi opera.

    Infatti, risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento sopra citato che tale disposizione non contempla le interferenze statali di qualsiasi natura nelle imprese produttrici, bensì soltanto quelle afferenti le decisioni di queste ultime in materia di prezzi, costi e fattori produttivi. Inoltre, l’impiego stesso del termine «interferenza» indica che non è sufficiente che lo Stato possa avere una certa influenza su dette decisioni, bensì implica un’ingerenza effettiva in queste ultime. Per giunta, l’interferenza nelle decisioni del produttore interessato riguardanti prezzi, costi e fattori produttivi deve essere «significativa». È dunque pacifico che l’articolo sopra menzionato consente un certo grado di interferenza dello Stato in tali decisioni.

    Il carattere significativo o meno di un’interferenza dello Stato nelle decisioni suddette deve essere valutato in rapporto alla finalità della disposizione sopra citata, la quale mira a garantire che il produttore operi in condizioni di economia di mercato e, in particolare, che i costi che egli deve sostenere ed i prezzi da lui praticati siano la risultante del libero gioco delle forze di mercato. Di conseguenza, un’interferenza statale che non sia idonea, né per la sua natura né per i suoi effetti, a rendere incompatibili con le condizioni di un’economia di mercato le decisioni del produttore in materia di prezzi, costi e fattori produttivi non può essere considerata significativa.

    Tuttavia, un’interpretazione siffatta non produce l’effetto di sopprimere la condizione secondo cui il produttore deve prendere le proprie decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi senza interferenze di questo tipo. Infatti, anche quando il produttore abbia adottato tali decisioni tenendo conto unicamente dei segnali del mercato, la condizione suddetta osta a che il produttore in questione si veda attribuito il beneficio dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, nel caso in cui lo Stato abbia interferito in modo significativo nel libero gioco delle forze del mercato agendo, ad esempio, direttamente sul prezzo di alcune materie prime ovvero sul prezzo della manodopera. Ad ogni modo, spetta al produttore fornire elementi di prova atti a dimostrare che egli non subisce una significativa interferenza dello Stato allorché adotta le proprie decisioni commerciali, ed il Consiglio e la Commissione godono di un ampio potere discrezionale riguardo ad essi.

    (v. punti 78-83, 89-91)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 106-107)

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