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Document 62009CJ0307

    Massime della sentenza

    Cause riunite da C-307/09 a C-309/09

    Vicoplus SC PUH e altri

    contro

    Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State)

    «Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Atto di adesione del 2003 — Misure transitorie — Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia — Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera — Direttiva 96/71/CE — Art. 1, n. 3»

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 9 settembre 2010   I - 456

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011   I - 474

    Massime della sentenza

    1. Adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea – Atto di adesione del 2003 – Misure transitorie – Libera prestazione di servizi – Distacco di lavoratori

      [Artt. 56 TFUE e 57 TFUE; Atto di adesione del 2003, art. 24 e allegato XII, capitolo 2, n. 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 1, n. 3, lett. c)]

    2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 96/71 – Distacco di lavoratori – Nozione

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 1, n. 3, lett. c)]

    1.  Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell’allegato XII dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, il distacco, ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.

      Infatti, una misura nazionale del genere va considerata come una misura che disciplina l’accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro dello Stato membro interessato ai sensi del capitolo 2, punto 2, dell’allegato XII dell’Atto di adesione del 2003. Una conclusione del genere si impone del pari tenuto conto della finalità di detta disposizione che mira ad evitare che, in seguito all’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, si verifichino perturbazioni sul mercato del lavoro degli Stati che erano già membri, dovute all’arrivo immediato di un numero elevato di lavoratori cittadini di detti nuovi Stati.

      (v. punti 32, 34, 41, dispositivo 1)

    2.  Il distacco di lavoratori ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell’impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l’impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.

      (v. punto 51, dispositivo 2)

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