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Document 62009CJ0306

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, artt. 4, punto 6, e 5, punti 1 e 3)

    Massima

    Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l’art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che l’interessato, cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviato in quest’ultimo per scontarvi, eventualmente, la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario, svolto in sua presenza nello Stato membro che ha emesso il mandato.

    Difatti, tenuto conto della circostanza che la posizione di una persona, condannata in contumacia e che dispone ancora della possibilità di richiedere un nuovo processo, è paragonabile a quella di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale, nessuna ragione oggettiva osta a che un’autorità giudiziaria preposta all’esecuzione, che ha applicato l’art. 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584, applichi la condizione di cui all’art. 5, punto 3, della stessa.

    (v. punti 57, 61 e dispositivo)

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