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Document 62009CJ0281

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Nozione di spot pubblicitario

(Direttiva del Consiglio 89/552, art. 18, n. 2)

Massima

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3, n. 2, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36, lo Stato membro che tolleri che taluni tipi di pubblicità, quali i filmati pubblicitari, gli spot di telepromozione, gli spot pubblicitari di sponsorizzazione e i micro-annunci pubblicitari siano trasmessi sui canali televisivi nazionali per una durata superiore al limite massimo del 20% del tempo di trasmissione per ora d’orologio previsto dall’art. 18, n. 2, della richiamata direttiva. Tali tipi di pubblicità rientrano nella nozione di spot pubblicitari e sono pertanto soggetti ai limiti di tempo di trasmissione previsti da quest’ultima disposizione.

Infatti, qualsiasi tipo di pubblicità televisiva trasmessa tra un programma e l’altro o durante le interruzioni costituisce, in linea di massima, uno spot pubblicitario ai sensi della direttiva 89/552, a meno che il tipo di pubblicità di cui trattasi rientri in un’altra forma di pubblicità espressamente disciplinata da detta direttiva, come nel caso, segnatamente, della televendita, ovvero richieda, per via delle sue modalità di presentazione, una durata superiore a quella degli spot pubblicitari, a condizione che un’applicazione dei limiti previsti per detti spot finisca per svantaggiare la forma di pubblicità in questione rispetto agli spot pubblicitari senza una valida giustificazione. Di conseguenza, anche se un determinato tipo di pubblicità ha intrinsecamente, ossia per via delle sue modalità di presentazione, una durata leggermente superiore rispetto alla normale durata degli spot pubblicitari, tale fatto di per sé non può essere sufficiente per qualificarlo come «altra forma di pubblicità» ai sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva 89/552.

(v. punti 52-53, 55-56 e dispositivo)

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