Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0266

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente — Libertà di accesso all’informazione — Direttiva 2003/4 — Informazione ambientale — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2)

2. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414 — Principio di riservatezza delle indicazioni che costituiscono un segreto industriale o commerciale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4, n. 2; direttiva del Consiglio 91/414, artt. 14, primo comma e 2)

3. Ambiente — Libertà di accesso all’informazione — Direttiva 2003/4 — Obbligo di ponderare l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e l’interesse privato tutelato dal rifiuto di divulgarla

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4; direttiva del Consiglio 91/414, art. 14)

Massima

1. La nozione di informazione ambientale di cui all’art. 2 della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande.

Difatti, essendo diretta a limitare il rischio di alterazione di uno degli elementi costitutivi della diversità biologica ed il rischio di dispersione di residui di prodotti fitosanitari, in particolare sul suolo o nelle acque sotterranee, la fornitura di informazioni sulla presenza di simili residui in o su un prodotto, benché siffatte informazioni non costituiscano esse stesse direttamente valutazioni sulle conseguenze di tali residui sulla salute umana, riguarda elementi dell’ambiente che rischiano di alterare il medesimo in caso di presenza eccessiva di tali residui, circostanza che tali informazioni sono appunto dirette a verificare.

(v. punti 42, 43, dispositivo 1)

2. Le disposizioni dell’art. 14, primo comma, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, fatta salva l’eventuale applicabilità del secondo comma del suddetto articolo ai casi in cui una situazione rientri tra quelle elencate in quest’ultima disposizione, devono essere interpretate nel senso che possono applicarsi solo purché non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313.

Il suddetto art. 14 deve infatti essere inteso nel senso che è sempre facendo salve le disposizioni della direttiva 2003/4 che gli Stati membri e la Commissione si adoperano affinché le indicazioni che sono state fornite dai richiedenti dell’autorizzazione di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e che costituiscono un segreto industriale o commerciale restino riservate, ove tali richiedenti ne facciano domanda e lo Stato membro, o la Commissione, accetti la motivazione fornita dagli interessati. Tali disposizioni, se consentono agli Stati membri di prevedere che una domanda di informazioni ambientali, a meno che queste ultime si riferiscano ad emissioni nell’ambiente, possa essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni rechi pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, nel caso in cui tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, richiedono anche che un tale motivo di rifiuto sia interpretato in maniera restrittiva, tenendo conto dell’interesse che presenterebbe per il pubblico la divulgazione delle informazioni, e che, in ciascun caso particolare, l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione sia ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgare.

Ciò premesso, quando alle autorità competenti di uno Stato membro viene sottoposta una domanda di accesso a informazioni ambientali che sono state fornite dal richiedente di un’autorizzazione di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e per le quali la domanda di tutela in quanto segreto industriale o commerciale ai sensi dell’art. 14 della direttiva 91/414 appare loro motivata, tali autorità sono nondimeno tenute ad accogliere la domanda di accesso a tali informazioni ove queste ultime si riferiscano ad immissioni nell’ambiente o se, negli altri casi, l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione appaia superiore all’interesse tutelato dal rifiuto di divulgare.

(v. punti 50, 52-54, dispositivo 2)

3. L’art. 4 della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313, deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse privato tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione di carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.

Invero, né le disposizioni dell’art. 14 della direttiva 91/414, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, né alcuna altra disposizione della direttiva 2003/4 consentono di ritenere che alla ponderazione degli interessi contrapposti, come prescritta all’art. 4 di quest’ultima direttiva, possa supplire una misura diversa da un esame di tali interessi in ciascun caso particolare. Pertanto, tale circostanza non osta a che il legislatore nazionale determini con una disposizione di carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti, a condizione che tale disposizione non dispensi le autorità competenti dal procedere effettivamente ad un esame particolare di ciascuna situazione loro sottoposta nell’ambito di una domanda di accesso ad un’informazione ambientale presentata in base alla direttiva 2003/4.

(v. punti 57-59, dispositivo 3)

Top