Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0262

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sul reddito — Tassazione dei dividendi — Calcolo dell’importo del credito d’imposta al quale ha diritto un soggetto fiscalmente residente in uno Stato membro per i dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro

    (Artt. 56 CE e 58 CE)

    2. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sul reddito — Tassazione dei dividendi — Elementi di prova che devono essere forniti da un soggetto fiscalmente residente in uno Stato membro al fine di ottenere un credito d’imposta per i dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro

    (Artt. 56 CE e 58 CE)

    3. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sul reddito — Tassazione in uno Stato membro dei dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro

    Massima

    1. Ai fini del calcolo dell’importo del credito d’imposta al quale ha diritto un azionista fiscalmente residente in uno Stato membro in relazione a dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano, in mancanza della produzione degli elementi di prova prescritti dalla normativa del primo Stato membro, all’applicazione di una disposizione nazionale in forza della quale l’imposta sulle società gravante sui dividendi di origine estera è deducibile dall’imposta sui redditi dell’azionista nella misura della frazione dell’imposta sulle società gravante sui dividendi lordi distribuiti dalle società del primo Stato membro.

    Il calcolo del credito d’imposta deve essere effettuato in funzione dell’aliquota d’imposta sugli utili distribuiti a titolo dell’imposta sulle società applicabile alla società distributrice secondo il diritto del suo Stato membro di stabilimento, senza tuttavia che l’importo deducibile possa eccedere l’importo dell’imposta sui redditi dovuto sui dividendi percepiti dall’azionista beneficiario nello Stato membro in cui questi sia fiscalmente residente.

    Infatti, uno Stato membro, qualora adotti un sistema per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica nel caso di dividendi versati a residenti da società residenti, deve concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a residenti da società non residenti. Ciò implica che, in una situazione siffatta, tale sistema nazionale deve essere trasposto, nella misura massima possibile, alle fattispecie transfrontaliere.

    (v. punti 29, 31, 34, dispositivo 1)

    2. Per quanto concerne il grado di precisione che devono soddisfare gli elementi di prova necessari per ottenere un credito d’imposta relativo ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficiario è fiscalmente residente, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale il grado di precisione e i requisiti di forma relativi alla presentazione degli elementi di prova che tale beneficiario deve fornire devono essere gli stessi che sono prescritti nel caso in cui la società distributrice sia stabilita nello Stato membro in cui il beneficiario è fiscalmente residente.

    L’amministrazione finanziaria di quest’ultimo Stato membro può legittimamente imporre a detto beneficiario di fornire documenti probatori che le consentano di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale, senza poter procedere ad una stima di tale credito d’imposta.

    Una normativa di uno Stato membro che impedisse in modo assoluto ai soggetti fiscalmente residenti, per quanto riguarda l’imposta sui redditi, in tale Stato membro, che abbiano effettuato investimenti in società di capitali stabilite in un altro Stato membro, di fornire elementi di prova rispondenti ad altri criteri, segnatamente di presentazione, diversi rispetto a quelli prescritti per gli investimenti nazionali dalla normativa del primo Stato membro, non soltanto risulterebbe contraria al principio di buona amministrazione, ma soprattutto andrebbe al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo dell’efficacia dei controlli fiscali.

    (v. punti 43, 53, dispositivo 2)

    3. Il principio di effettività osta ad una normativa nazionale come modificata, la quale, in modo retroattivo e senza prevedere un termine transitorio, esclude la deducibilità dell’imposta estera sulle società, afferente ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, dietro presentazione di un attestato relativo a tale imposta e redatto in modo conforme alla normativa dello Stato membro in cui il beneficiario di tali dividendi è fiscalmente residente, ovvero di documenti probatori che consentano all’amministrazione finanziaria di detto Stato membro di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio individuare un termine ragionevole per la produzione di tale attestato o di tali documenti probatori.

    Infatti, relativamente al rimborso di imposte nazionali indebitamente percepite, quando le modalità di rimborso sono oggetto di modifica da parte del diritto nazionale in modo retroattivo, il principio di effettività impone che la nuova normativa preveda un regime transitorio che consenta ai soggetti di diritto di disporre di un termine sufficiente per poter presentare, dopo la sua adozione, le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente.

    (v. punti 57, 59, dispositivo 3)

    Top