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Document 62009CJ0242

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti d’imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23 — Cedente — Nozione

[Direttiva del Consiglio 2001/23, art. 2, n. 1, lett. a)]

2. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limiti — Certezza del diritto — Potere discrezionale della Corte

(Art. 267 TFUE)

Massima

1. In caso di trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un’impresa, appartenente ad un gruppo, ad un’impresa esterna al gruppo, può essere parimenti considerata un «cedente», ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l’impresa del gruppo cui i lavoratori erano assegnati in modo permanente senza essere tuttavia vincolati a quest’ultima da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un’impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da un siffatto contratto di lavoro.

Difatti, il requisito, previsto in base all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23, di un contratto di lavoro oppure, alternativamente e quindi in modo equivalente, di un rapporto di lavoro alla data del trasferimento, induce a considerare che, secondo la ratio perseguita dal legislatore dell’Unione, non è richiesto in tutte le circostanze un vincolo contrattuale con il cedente perché i lavoratori possano beneficiare della tutela offerta dalla direttiva 2001/23. Per contro, non risulta dalla direttiva 2001/23 che tra il contratto di lavoro e il rapporto di lavoro ci sia un rapporto di sussidiarietà e che, quindi, in un contesto che prevede una pluralità di datori di lavoro, occorra sistematicamente privilegiare il datore di lavoro contrattuale. Dal momento che il trasferimento di un’impresa, ai sensi della direttiva 2001/23, presuppone segnatamente il cambiamento della persona giuridica o fisica responsabile dell’attività economica dell’entità trasferita, persona che, a tale titolo, instaura, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori di detta entità, rapporti di lavoro con i medesimi, eventualmente malgrado l’assenza di rapporti contrattuali con i lavoratori stessi, la posizione di un datore di lavoro contrattuale, che non è tuttavia responsabile dell’attività economica dell’entità economica trasferita, non può prevalere sistematicamente, ai fini della determinazione della persona del cedente, sulla posizione di un datore di lavoro non contrattuale che sia responsabile di detta attività.

(v. punti 24, 25, 28, 29, 32 e dispositivo)

2. Nell’esercizio della competenza che l’art. 267 TFUE le conferisce, la Corte può essere indotta solo in via del tutto eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti. A tal proposito, quando non sia stato portato all’attenzione della Corte nessun elemento concreto atto a dimostrare un rischio di gravi inconvenienti legati al massiccio contenzioso che potrebbe essere avviato, a seguito di una sentenza della Corte relativa all’interpretazione della direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, contro altre imprese che hanno effettuato un trasferimento, non si devono limitare gli effetti di una tale sentenza nel tempo. Inoltre, il fatto che l’impresa, procedendo ad un tale trasferimento, abbia già versato una buonuscita ai dipendenti che sono entrati in servizio presso l’impresa cessionaria è comunque irrilevante.

(v. punti 36, 38, 40)

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