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Document 62009CJ0145

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per ragioni d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza — Protezione contro l’allontanamento — Presupposto

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 28, n. 3, lett. a)]

    2. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per ragioni d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza — Provvedimento di allontanamento — Aspetti da prendere in considerazione — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 27 e 28)

    3. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per ragioni d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza — Protezione contro l’allontanamento — Deroghe

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 28, nn. 2 e 3)

    Massima

    1. L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.

    (v. punto 38, dispositivo 1)

    2. In sede di applicazione della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio alla pubblica sicurezza a causa del comportamento personale della persona di cui trattasi, eventualmente valutata al momento dell’adozione della decisione di allontanamento, alla luce in particolare delle pene previste e di quelle irrogate, del grado di coinvolgimento nell’attività criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva e, dall’altro, il rischio di compromettere il reinserimento sociale del cittadino dell’Unione nello Stato in cui è effettivamente integrato, reinserimento che rientra non solo nell’interesse di quest’ultimo, bensì dell’Unione europea in generale.

    La pena pronunciata deve essere presa in considerazione come elemento di tale insieme di fattori. Una condanna ad una pena di cinque anni di detenzione non può comportare una decisione di allontanamento senza tener conto degli elementi descritti in precedenza, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. Nell’ambito di tale valutazione occorre prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, in quanto si possono addurre motivi di interesse generale per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti e in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    (v. punti 50‑52)

    3. L’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni.

    L’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

    (v. punto 56, dispositivo 2)

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