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Document 62009CJ0138

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente irrilevanti

    2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa

    (Art. 234 CE)

    3. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Regime di aiuti diretto a favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro in una regione

    (Art. 88, n. 3, CE)

    4. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione quale aiuto nuovo

    [Artt.88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. c)]

    5. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Regime di aiuti che prevede uno stanziamento massimo di bilancio

    6. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Interessi di mora in caso di ritardato pagamento degli aiuti decorrenti dalla data della decisione della Commissione

    (Art. 88, n. 3, CE)

    Massima

    1. La Corte può decidere di non pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario quando appare manifestamente evidente che tale valutazione, chiesta dal giudice nazionale, non ha nessuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale.

    (v. punto 16)

    2. Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

    (v. punto 25)

    3. Una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti che ha lo scopo di favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro in una regione e consistente, in primo luogo, nella concessione di una sovvenzione per la retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per l’intera durata dei contratti, a condizione che i lavoratori siano stati assunti nel corso di un determinato periodo e, in secondo luogo, nella concessione di una sovvenzione decrescente per la retribuzione dei lavoratori in caso di trasformazione di un contratto siffatto in contratto a durata indeterminata durante i primi tre anni di detto contratto, a condizione che la citata trasformazione sia avvenuta nel corso di questo stesso periodo e riguardi i lavoratori assunti prima del medesimo, dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto da queste due misure che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l’assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima della scadenza di detto periodo, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione.

    (v. punti 29-30, 34-38, dispositivo 1)

    4. L’art. 1 della decisione 2003/195, relativa al regime di aiuto cui l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione nella Regione Sicilia, dev’essere interpretato nel senso che il regime di aiuti con il quale l’Italia intendeva prorogare il periodo di applicazione di un regime di aiuti precedentemente approvato, diretto a favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro, costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello avallato dalla Commissione. La decisione osta dunque alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata dopo la data di scadenza del regime di aiuti approvato dalla Commissione.

    Infatti, dato che devono essere considerate come aiuti nuovi le misure adottate dopo l’entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione, l’Italia, avendo previsto nel contempo un aumento dei fondi attribuiti al regime di aiuti e una proroga del periodo durante il quale sarebbero rimaste valide le condizioni per la concessione di questo regime, ha istituito un aiuto nuovo, distinto da quello oggetto della decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti precedente.

    (v. punti 46-47, dispositivo 2)

    5. Nel caso di un regime di aiuti approvato dalla Commissione e che prevede uno stanziamento di bilancio, spetta allo Stato membro interessato determinare a quale delle parti di un giudizio promosso dinanzi ad un giudice nazionale in merito ad un aiuto rientrante nel suddetto regime incomba l’onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto non sia stato esaurito.

    Infatti, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro definire le modalità e le norme in materia di prova, finalizzate a dimostrare che lo stanziamento di bilancio assegnato al regime di aiuti autorizzato dalla decisione della Commissione non sia stato superato.

    Tuttavia, occorre sottolineare che le autorità nazionali devono essere in grado di giustificare, segnatamente su richiesta della Commissione, lo stato dei pagamenti di un regime di aiuti quando la Commissione si è pronunciata riguardo a un regime per il quale lo Stato membro ha previsto uno stanziamento massimo di bilancio attribuibile individualmente ai beneficiari di detto regime.

    (v. punti 54-55, dispositivo 3)

    6. L’art. 88, n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti a istituire o a modificare aiuti. Conformemente all’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE. Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione.

    Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato al n. 2 dello stesso articolo.

    Nel caso di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti, questa lo rende compatibile con il mercato comune solo a partire dalla data di detta decisione, di modo che qualsiasi versamento tardivo degli aiuti può far decorrere interessi solo per l’importo degli aiuti dovuto successivamente a tale data.

    Peraltro, l’importo degli interessi legali eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla decisione della Commissione per il periodo successivo a detta decisione non dev’essere compreso nell’importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso sono di competenza dell’ordinamento nazionale.

    (v. punti 58-62, dispositivo 4)

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