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Document 62009CJ0104

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento

    (Direttiva del Consiglio 76/207, artt. 2, nn. 1, 3 e 4, e 5)

    Massima

    L’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché l’art. 5 della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una misura nazionale la quale prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi lo status di lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso, secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla nascita di tale bambino, e che, invece, i lavoratori di sesso maschile, padri di un bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo permesso solamente qualora anche la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato.

    Infatti, dal momento che può essere preso indifferentemente dal padre lavoratore subordinato o dalla madre lavoratrice subordinata, il che implica che l’alimentazione ed il tempo d’attenzione al bambino possano essere garantiti tanto dal padre che dalla madre, questo permesso sembra essere concesso ai lavoratori nella loro qualità di genitori del bambino. Non può dunque essere considerato come volto a garantire la protezione della condizione biologica della donna dopo la gravidanza o la protezione delle particolari relazioni tra la madre ed il proprio bambino. Peraltro, il fatto di negare la fruizione di tale permesso ai padri aventi lo status di lavoratore subordinato, per la sola ragione che la madre del bambino non beneficia di questo status, potrebbe avere come esito che una donna lavoratrice autonoma si veda obbligata a limitare la propria attività professionale e a farsi carico da sola degli oneri conseguenti alla nascita di suo figlio, senza poter ricevere un aiuto dal padre del bambino. Di conseguenza, una misura siffatta non configura né una misura diretta ad eliminare o a ridurre le disuguaglianze di fatto che possono esistere, per le donne, nella realtà della vita sociale, ai sensi dell’art. 2, n. 4, della direttiva 76/207, né una misura che mira ad una parità sostanziale e non formale riducendo le disuguaglianze di fatto che possono verificarsi nella vita sociale e, così, a prevenire o a compensare, ai sensi dell’art. 157, n. 4, TFUE, gli svantaggi nella carriera professionale delle persone interessate.

    (v. punti 31, 37‑39 e dispositivo)

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