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Document 62009CJ0089

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Restrizioni relative alla partecipazione nel capitale delle società

(Artt. 43 CE e 46 CE)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Restrizioni relative alla partecipazione nel capitale delle società

(Art. 43 CE)

Massima

1. Le disposizioni nazionali che vietano ad un non biologo di detenere più del 25% delle quote sociali e quindi dei diritti di voto di una società a responsabilità limitata esercente una professione liberale (Selarl) che gestisce laboratori di analisi biomediche, limitano la possibilità per le persone fisiche o giuridiche che non hanno la qualifica di biologo, stabilite in altri Stati membri, di partecipare al capitale sociale di detta società. Inoltre, tali disposizioni scoraggiano, o impediscono, lo stabilimento nello Stato membro in questione, in forma di Selarl, di operatori economici stabiliti in altri Stati membri in cui gestiscono laboratori che non soddisfano i criteri di ripartizione del capitale previsti da dette disposizioni. Queste ultime hanno così l’effetto di ostacolare e di scoraggiare l’esercizio da parte di detti operatori delle loro attività sul territorio di detto Stato membro attraverso un centro di attività stabile, nonché di pregiudicare l’accesso di questi ultimi al mercato delle analisi biomediche.

Tuttavia, la tutela della sanità pubblica figura tra i motivi di interesse pubblico che possono giustificare restrizioni alle libertà di circolazione garantite dal Trattato, quali la libertà di stabilimento. In tale contesto, l’obiettivo di mantenere servizi medici di qualità può rientrare in una delle deroghe previste dall’art. 46 CE, se contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di tutela della salute.

Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che le analisi biomediche siano eseguite da biologi che godono di un’effettiva indipendenza professionale. Essi possono altresì adottare misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio che tale indipendenza sia compromessa, dal momento che ciò potrebbe pregiudicare la sanità pubblica e la qualità dei servizi medici. Uno Stato membro può anche ritenere, nell’ambito del suo margine di valutazione discrezionale, che la detenzione di più del 25% delle quote sociali e dei diritti di voto di una Selarl che gestisce laboratori di analisi biomediche da parte di non biologi possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare, per la qualità dei servizi medici.

Non essendo accertato che una misura meno restrittiva della libertà garantita dall'art. 43 CE, diversa dal divieto per un non biologo di detenere più del 25% delle quote sociali e dei diritti di voto di una tale società, permetterebbe di assicurare, in modo altrettanto efficace, il livello di tutela della sanità pubblica desiderato, siffatte disposizioni nazionali sono idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vanno oltre quanto necessario per conseguirlo.

Peraltro, siffatte disposizioni appaiono anche proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito, poiché, pur assicurando che i biologi conservino la loro indipendenza nell’esercizio del loro potere decisionale, esse consentono una certa apertura delle Selarl che gestiscono laboratori di analisi biomediche ai capitali esterni nel limite del 25% del loro capitale sociale.

(v. punti 46, 47, 52, 53, 66, 68, 79, 87-89)

2. Una disposizione nazionale che vieta ai biologi di detenere una partecipazione in più di due società costituite per la gestione in comune di uno o più laboratori di analisi biomediche, ha l’effetto di ostacolare e di scoraggiare l’esercizio della loro libertà di stabilimento e costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE.

(v. punti 98-100)

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