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Document 62009CJ0086

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b) e c)]

2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b)]

Massima

1. Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario, e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

(v. punto 47, dispositivo 1)

2. La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato.

(v. punto 52, dispositivo 2)

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