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Document 62009CJ0020

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Diffida — Delimitazione dell’oggetto della lite — Parere motivato — Esposizione particolareggiata degli addebiti

(Art. 226 CE)

2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 226, secondo comma, CE)

3. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria

(Art. 56 CE; accordo SEE, art. 40)

Massima

1. Se è vero che, nell’ambito di un procedimento precontenzioso per inadempimento, il parere motivato deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato membro interessato sia venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato, la lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di precisione rigidi come quelli che devono essere soddisfatti dal parere motivato, dato che, necessariamente, può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti. Nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare, nel parere motivato, gli addebiti da essa già esposti in maniera più generale nella lettera di diffida.

(v. punti 17, 20)

2. La sussistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Pertanto, un ricorso per inadempimento riguardante un regime provvisorio di regolarizzazione fiscale, non più in vigore alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato ma che continua a produrre effetti a tale data, che è la data rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, non è privo di oggetto.

(v. punti 31, 33-34, 42)

3. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) uno Stato membro che prevede, nell’ambito di un regime straordinario di regolarizzazione fiscale di beni patrimoniali che non si trovano sul territorio nazionale, un trattamento fiscale preferenziale per i titoli del debito pubblico emessi unicamente da tale Stato.

Sebbene gli obiettivi di lotta contro l’evasione e la frode fiscali possano giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, occorre inoltre che tale restrizione sia idonea a garantire il loro conseguimento e che non ecceda quanto necessario per raggiungerli.

Un regime che prevede un trattamento differenziato per quanto riguarda i titoli del debito pubblico emessi da detto Stato membro rispetto a quelli emessi da altri Stati membri, non rispetta tali requisiti. Inoltre, una siffatta differenza dei tassi di regolarizzazione non può essere giustificata dal perseguimento di un obiettivo di natura economica, ossia quello della compensazione della perdita di introiti fiscali dello Stato membro interessato. Un obiettivo di natura puramente economica non può giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato.

(v. punti 60-62, 64-65, 70 e dispositivo)

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