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Document 62009CJ0019

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Pluralità dei luoghi di prestazione dei servizi in Stati membri diversi — Applicabilità del regolamento

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Agenzia commerciale — Competenza del giudice del luogo della prestazione principale dei servizi

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]

Massima

1. L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri. Infatti, gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, che vengono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto, non possono essere trattati diversamente in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di detti servizi in Stati membri differenti.

(v. punti 27, 29, dispositivo 1)

2. L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto. Infatti, la determinazione del luogo di fornitura principale dei servizi in base alla scelta contrattuale delle parti risponde all’obiettivo di prossimità, dal momento che tale luogo presenta, per sua natura, un collegamento con la materia della lite.

Qualora le disposizioni del contratto non consentano di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi ma l’agente abbia già fornito siffatti servizi, occorre, in via subordinata, prendere in considerazione il luogo in cui l’agente ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la fornitura dei servizi in tale luogo non sia contraria alla volontà delle parti quale risultante dalle disposizioni del contratto. A tal fine, è possibile tener conto degli aspetti di fatto del caso di specie e, in particolare, del tempo trascorso in tali luoghi nonché dell’importanza dell’attività ivi svolta.

Infine, in caso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi su tali basi, occorre prendere il luogo in cui l’agente commerciale è domiciliato. Infatti, tale luogo è sempre identificabile con certezza ed è dunque prevedibile. Inoltre, esso presenta un legame di prossimità con la controversia, in quanto l’agente, con tutta probabilità, vi fornirà una parte non trascurabile dei propri servizi.

(v. punti 36, 38-43, dispositivo 2)

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