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Document 62008TJ0369
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Lettera della Commissione che comunica il suo rifiuto di procedere ad un riesame intermedio parziale di un dazio antidumping
(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, nn. 3 e 6)
2. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedura di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 3)
4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedura di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 11, n. 3, e 21, n. 1)
5. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Risposta della Commissione a richieste di un parere tecnico preliminare che non configura una decisione — Violazione del principio del legittimo affidamento — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 384/96)
1. Per determinare se una lettera della Commissione che fa seguito ad una domanda di riesame intermedio parziale, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, costituisca una decisione ai sensi dell’art. 230 CE, occorre verificare se, in considerazione della sua sostanza, dell’intento della Commissione e del contesto in cui essa è intervenuta, detta istituzione abbia definitivamente fissato, con tale atto, la sua posizione in ordine a detta domanda di riesame.
Qualora la lettera della Commissione, con la quale quest’ultima informa il ricorrente che, in base alle informazioni da questi presentate, non è possibile concludere nel senso che occorra avviare un riesame intermedio parziale, faccia seguito ad una lettera del ricorrente, con cui lo stesso informa la Commissione che non intende integrare la domanda di riesame, in quanto detta domanda avrebbe già contenuto elementi di prova sufficienti, è evidente che era stata presa una decisione su tale domanda.
Infatti, diversamente dalla situazione in cui la Commissione decide, previa consultazione del comitato consultivo conformemente all’art. 11, n. 6, del regolamento n. 384/96, di avviare un riesame intermedio, il rifiuto di avviare tale riesame in assenza di prove sufficienti non costituisce un provvedimento preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito nessun altro atto idoneo a dar luogo a un ricorso di annullamento.
Non rileva, al riguardo, che il ricorrente possa ancora fornire alla Commissione informazioni supplementari tali da indurla a rivedere la propria posizione. La trasmissione di tali informazioni non incide sul fatto che la prima domanda di riesame sia già stata respinta. Peraltro, la natura di tale decisione non può essere rimessa in discussione solo perché detta valutazione proviene dai servizi della Commissione, e non dalla Commissione stessa, dal momento che essa ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente e costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
(v. punti 34‑38, 40, 42‑43)
2. Dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
A tale proposito, pur se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante il rinvio a taluni passi della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale. Ciò significa che il ricorso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta dello stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura.
(v. punti 48‑49)
3. Nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Lo stesso vale per le valutazioni tecniche complesse effettuate dalle istituzioni dell’Unione.
A tal riguardo la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare se occorra lasciare in vigore misure antidumping, nell’ambito dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e nello stabilire se una domanda di riesame intermedio contenga elementi di prova sufficienti a dimostrare la necessità di tale riesame.
Nel suddetto ambito, il controllo del giudice dell’Unione sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere pertanto limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere.
Per quanto riguarda un mutamento di circostanze che giustifica l’esclusione di un determinato prodotto dalla definizione del prodotto in esame, nell’ambito della valutazione da parte della Commissione di una domanda di riesame intermedio di un dazio antidumping istituito, conformemente all’art. 11, n. 3, del regolamento n. 384/96, detto regolamento non precisa come debba essere definito il prodotto o la gamma di prodotti che possano costituire oggetto di un’inchiesta di dumping né impone di procedere ad una tassonomia accurata del prodotto. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso in relazione a tutte le circostanze pertinenti. Ai fini della definizione del prodotto in esame, le istituzioni possono tener conto di vari fattori, quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro interscambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità. In ogni caso, anche se la definizione di un prodotto in esame può corrispondere ad una classificazione come quella contenuta in una norma comune, la definizione del prodotto oggetto di misure antidumping non può dipendere da tale classificazione.
Ne consegue che l’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, rifiutando di avviare un riesame intermedio, deve poggiare su argomenti tendenti a dimostrare che essa, nella sua valutazione concernente l’avvio del riesame, ha effettuato una valutazione erronea dei fattori che la stessa ha giudicato pertinenti o che avrebbe dovuto tenere conto di altri fattori maggiormente pertinenti che avrebbero imposto, nell’ambito del riesame, l’esclusione di tale prodotto dalla definizione del prodotto interessato.
(v. punti 77‑79, 81‑83, 87, 93)
4. Dall’art. 21, n. 1, seconda e terza frase, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, risulta che le istituzioni possono non applicare le misure antidumping stabilite anche qualora sussistano le altre condizioni per l’applicazione di un dazio antidumping, vale a dire il dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità, se ritengono che l’applicazione di tali misure non sia nell’interesse della Comunità. Orbene, nel caso di una scomparsa progressiva della produzione comunitaria di prodotti oggetto di misure antidumping, la valutazione dell’interesse comunitario rientra nel giudizio relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure antidumping di cui trattasi, nel contesto di un riesame intermedio a norma dell’art. 11, n. 3, di detto regolamento.
(v. punto 107)
5. Il principio di tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione dalla quale si evinca che l’amministrazione dell’Unione abbia fatto sorgere in lui aspettative fondate, fornendogli assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Tuttavia, tali assicurazioni devono essere conformi alle disposizioni e alle norme applicabili, ogni promessa che non tenga conto di tali disposizioni non può quindi creare il legittimo affidamento dell’interessato.
Nell’ambito della valutazione effettuata dalla Commissione di una domanda di riesame intermedio di un dazio antidumping in forza del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la risposta della Commissione alle richieste di un parere tecnico preliminare non può configurare un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante circa il fatto che sarebbe stato avviato un riesame intermedio. Una risposta siffatta non costituisce una decisione formale o informale da parte sua, dato che l’analisi del fascicolo può essere effettuata solo sulla base degli argomenti e degli elementi di prova effettivi contenuti in una domanda presentata ufficialmente e non può quindi, in alcun caso, aver ingenerato un qualsiasi legittimo affidamento sul fatto che sarebbe stato avviato un riesame intermedio. Invero, non costituisce un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante circa l’avvio di un riesame il fatto che la Commissione abbia comunicato alcuni elementi o si sia mostrata interessata alla ridefinizione dell’ambito di applicazione delle misure antidumping in questione o abbia definito promettenti gli argomenti del richiedente in occasione di tali contatti preliminari.
(v. punti 139, 141‑143)