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Document 62008TJ0121

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso diretto contro una decisione già eseguita

    (Art. 230 CE)

    2. Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    3. Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Offerta anormalmente bassa

    (Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 139, n. 1)

    4. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

    (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 2)

    5. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti

    (Art. 288, secondo comma, CE)

    Massima

    1. Affinché un ricorrente mantenga nel corso del procedimento un interesse all’annullamento dell’atto impugnato, detto annullamento deve essere idoneo, di per sé, a produrre effetti giuridici che possono consistere, in particolare, nel porre rimedio a eventuali conseguenze dannose derivanti da tale atto o ad evitare che l’asserita illegittimità si ripeta in futuro.

    Anche nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia già stato aggiudicato, poiché si tratta di un accordo quadro idoneo a servire da modello per la futura aggiudicazione di contratti analoghi, vi è un interesse a evitare che l’illegittimità dedotta dall’offerente si ripeta in futuro.

    (v. punti 39-40)

    2. Il giudice comunitario è competente, nell’ambito di un ricorso d’annullamento, a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Ne consegue che il giudice comunitario non può trattare l’asserita violazione della normativa nazionale come una questione di diritto che presuppone un sindacato giurisdizionale illimitato. Tale controllo, infatti, compete alle sole autorità nazionali.

    Tuttavia, conformemente ai principi di buona amministrazione e di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, le istituzioni comunitarie sono tenute a garantire che le condizioni previste in un bando di gara non inducano i potenziali offerenti a violare la normativa nazionale applicabile al contratto considerato, dato che tale questione attiene alla valutazione dei fatti.

    (v. punti 62-63)

    3. Dalle disposizioni dell’art. 139, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, risulta che l’amministrazione aggiudicatrice, ove ritenga che un’offerta sia anormalmente bassa, è obbligata, prima di respingere l’offerta, a consentire all’offerente di fornire spiegazioni o giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi della sua offerta. Quindi, l’obbligo di verificare la serietà di un’offerta è subordinato alla previa esistenza di dubbi quanto alla sua affidabilità, tenendo inoltre presente che detto articolo mira principalmente a consentire a un offerente di non essere escluso dal procedimento senza aver avuto la possibilità di giustificare il contenuto della sua offerta apparsa anormalmente bassa.

    (v. punto 72)

    4. L’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione onde consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità sull’atto in causa.

    In materia di appalti pubblici, conformemente all’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e all’art. 149, n. 2, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice doveva comunicare all’offerente i motivi del rigetto della sua offerta e, oltre a ciò, avendo quest’ultimo presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario, entro un termine massimo di quindici giorni di calendario a partire dalla ricezione di una richiesta scritta. Siffatto modo di procedere, quale descritto al citato art. 100, n. 2, dal momento che fa apparire in forma chiara e non equivoca il ragionamento dell’autore dell’atto, è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito all’art. 253 CE.

    (v. punti 92-94)

    5. La responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata al ricorrere di un complesso di presupposti, ossia, l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dedotto ed il danno asserito. Poiché questi tre presupposti della responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni senza che si renda pertanto necessario esaminare gli altri.

    (v. punti 105-106)

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