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Document 62008FO0048

    Massime dell’ordinanza

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Massime

    1. Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Eccezione di irricevibilità – Facoltà del giudice di emanare un’ordinanza sul fondamento dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

    (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 76 e 78)

    2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Ricorso proposto senza il patrocinio di un avvocato

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, n. 1)

    1. Anche in presenza di un’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto con atto separato, sul fondamento dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e di osservazioni sulla detta eccezione presentate dal ricorrente, il Tribunale resta libero, se l’irricevibilità del ricorso gli appare manifesta, di emanare un’ordinanza sul fondamento dell’art. 76 del detto regolamento.

    (v. punto 23)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: 6 marzo 2008, causa F‑105/07, R bis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

    2. Dall’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e, in particolare, dal termine «rappresentate» risulta che, per presentare ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le «parti», ai sensi di tale articolo, devono avvalersi degli uffici di un terzo abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Poiché nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista né dallo Statuto della Corte di giustizia né dal regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la presentazione di un atto introduttivo firmato dallo stesso ricorrente, anche se quest’ultimo è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice nazionale, non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso. Questa necessità corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato secondo la quale costui è chiamato a collaborare con la giustizia e a fornire, in tutta indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il singolo ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni agli Stati membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico comunitario, come risulta, per l’appunto, dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia. Orbene, l’avvocato che sia, nel contempo, la parte da lui rappresentata rischierebbe, a causa del suo legame personale con la causa di cui trattasi, di non essere in grado di ricoprire tale ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata.

    L’obbligo di ricorrere ad un terzo per provvedere alla propria rappresentanza dinanzi ai giudici dell’ordinamento comunitario non priva la parte in causa di mezzi di difesa e non pregiudica quindi i diritti della difesa. Inoltre, il detto obbligo pone le parti nelle stesse condizioni difensive, indipendentemente dalla loro qualifica professionale, e non viola quindi il principio di uguaglianza.

    (v. punti 31-36)

    Riferimento:

    Corte 5 dicembre 1996, causa C‑174/96 P, Lopes/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑6401, punti 8 e 10‑12)

    Tribunale di primo grado: 8 dicembre 1999, causa T‑79/99, Euro-Lex/UAMI (EU‑LEX) (Racc. pag. II‑3555, punto 28); 13 gennaio 2005, causa T‑184/04, Sulvida/Commissione (Racc. pag. II‑85, punti 8 e 9)

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