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Document 62008CO0483
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2009 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne / Stato belga
(causa C-483/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Art. 10, nn. 1 e 2 — Recupero dell’imposta indebitamente detratta — Dies a quo del termine di prescrizione»
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Recupero dell’imposta — Termine di prescrizione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 10) (v. punti 38-42 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Mons — Interpretazione dell’art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozioni di “fatto generatore” e di “esigibilità dell’imposta” — Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta — Identificazione di quest’ultimo con il giorno dell’emissione della fattura o, in alternativa, con il giorno del deposito della dichiarazione con cui il soggetto passivo rivendica il suo diritto alla detrazione dell’imposta.
Dispositivo
L’art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio , 2002/38/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa e ad una prassi amministrativa nazionali che fissano il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta al giorno del deposito della dichiarazione con la quale il soggetto passivo ha rivendicato per la prima volta il proprio diritto alla detrazione.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2009 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne / Stato belga
(causa C-483/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Art. 10, nn. 1 e 2 — Recupero dell’imposta indebitamente detratta — Dies a quo del termine di prescrizione»
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Recupero dell’imposta — Termine di prescrizione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 10) (v. punti 38-42 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Mons — Interpretazione dell’art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozioni di “fatto generatore” e di “esigibilità dell’imposta” — Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta — Identificazione di quest’ultimo con il giorno dell’emissione della fattura o, in alternativa, con il giorno del deposito della dichiarazione con cui il soggetto passivo rivendica il suo diritto alla detrazione dell’imposta.
Dispositivo
L’art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio , 2002/38/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa e ad una prassi amministrativa nazionali che fissano il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta al giorno del deposito della dichiarazione con la quale il soggetto passivo ha rivendicato per la prima volta il proprio diritto alla detrazione.