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Document 62008CO0183

    Massime dell’ordinanza

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione / Provincia di Imperia

    (causa C-183/08 P)

    «Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Decisione di rigetto — Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato»

    Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che nega il contributo del Fondo sociale europeo a un’azione innovativa ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1784/1999 — Impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di annullamento — Irrilevanza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784/1999, art. 6) (v. punti 19, 26, 30)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T-351/05, Provincia di Imperia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all'annullamento della decisione della Commissione , che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell'ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Nozione di interesse ad agire — Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di eventuale annullamento dell'atto impugnato.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

    2) 

    La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

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    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione / Provincia di Imperia

    (causa C-183/08 P)

    «Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Decisione di rigetto — Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato»

    Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che nega il contributo del Fondo sociale europeo a un’azione innovativa ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1784/1999 — Impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di annullamento — Irrilevanza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784/1999, art. 6) (v. punti 19, 26, 30)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T-351/05, Provincia di Imperia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all'annullamento della decisione della Commissione , che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell'ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Nozione di interesse ad agire — Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di eventuale annullamento dell'atto impugnato.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

    2) 

    La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

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