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Document 62008CJ0564

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — SLG Carbon / Commissione

    (causa C-564/08 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Fatturato e quota di mercato pertinenti — Valore del consumo “vincolato” — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità»

    1. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Impugnazione di una sentenza del Tribunale in materia di concorrenza) (v. punti 22-23, 25, 31)

    2. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Valore delle forniture interne all'impresa — Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 30)

    3. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico — Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 43, 45, 49, 56)

    4. 

    Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione — Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta (v. punti 58-59)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione , 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente un’intesa sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Mancata presa in considerazione dell’argomento della ricorrente, qualificato come motivo nuovo irricevibile, relativo all’inclusione del valore del consumo vincolato nel calcolo del fatturato e della quota di mercato delle imprese interessate — Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La SGL Carbon AG è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — SLG Carbon / Commissione

    (causa C-564/08 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Fatturato e quota di mercato pertinenti — Valore del consumo “vincolato” — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità»

    1. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Impugnazione di una sentenza del Tribunale in materia di concorrenza) (v. punti 22-23, 25, 31)

    2. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Valore delle forniture interne all'impresa — Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 30)

    3. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico — Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 43, 45, 49, 56)

    4. 

    Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione — Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta (v. punti 58-59)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione , 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente un’intesa sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Mancata presa in considerazione dell’argomento della ricorrente, qualificato come motivo nuovo irricevibile, relativo all’inclusione del valore del consumo vincolato nel calcolo del fatturato e della quota di mercato delle imprese interessate — Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La SGL Carbon AG è condannata alle spese.

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