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Document 62008CJ0554

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — Le Carbone-Lorraine / Commissione

    (causa C-554/08 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Determinazione dell’importo dell’ammenda — Gravità dell’infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio della personalità della pena — Parità di trattamento — Principio di proporzionalità»

    1. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Presa in considerazione degli effetti dell’insieme dell’infrazione [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 21, 24)

    2. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Censura o argomento dedotti per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (v. punto 32)

    3. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Effetto di una pratica anticoncorrenziale — Criterio non decisivo [Regolamento del Consiglio, n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)](v. punti 43-44)

    4. 

    Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 72)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della Commissione , 2004/420/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, riguardante un’intesa nel mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche oppure, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione del principio della personalità della pena — Modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta — Cooperazione stretta e costante nel corso del procedimento amministrativo — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Le Carbone-Lorraine SA è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — Le Carbone-Lorraine / Commissione

    (causa C-554/08 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Determinazione dell’importo dell’ammenda — Gravità dell’infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio della personalità della pena — Parità di trattamento — Principio di proporzionalità»

    1. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Presa in considerazione degli effetti dell’insieme dell’infrazione [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 21, 24)

    2. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Censura o argomento dedotti per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (v. punto 32)

    3. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Effetto di una pratica anticoncorrenziale — Criterio non decisivo [Regolamento del Consiglio, n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)](v. punti 43-44)

    4. 

    Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 72)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della Commissione , 2004/420/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, riguardante un’intesa nel mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche oppure, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione del principio della personalità della pena — Modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta — Cooperazione stretta e costante nel corso del procedimento amministrativo — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Le Carbone-Lorraine SA è condannata alle spese.

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