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Document 62008CJ0537

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti — Portata — Aspetti da prendere in considerazione

(Artt. 87 CE e 88 CE)

2. Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Regime che esclude le imprese in difficoltà e le imprese private — Assenza di restrizioni esplicite riguardanti tali imprese nella decisione di autorizzazione stessa — Legittimo affidamento in capo ad imprese che hanno beneficiato illegittimamente di tali aiuti — Insussistenza

(Artt. 87 CE e 88 CE)

Massima

1. La portata di una decisione con la quale la Commissione non solleva alcuna obiezione riguardo ad un regime di aiuti notificato da uno Stato membro deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso della decisione in questione, del quale solo un sunto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro interessato.

Una richiesta di informazioni supplementari, con la quale la Commissione sollecita chiarimenti aggiuntivi riguardo all’ambito di applicazione di un regime di aiuti notificato da uno Stato membro, nonché la risposta delle autorità nazionali a tale richiesta, devono essere considerate quale parte indissociabile del regime di aiuti notificato. Ciò vale a maggior ragione qualora la Commissione si sia basata proprio su tali informazioni per decidere di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti in questione.

(v. punti 44, 45)

2. Il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi amministrato nel quale un’istituzione dell’Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate.

Orbene, nel contesto di un regime di aiuti autorizzato, l’assenza, in una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di detto regime, di un’esplicita limitazione relativa alle imprese in difficoltà e alle imprese private, non può, per definizione, essere equiparata ad informazioni precise, incondizionate e concordanti fornite dalla Commissione all’interessato in ordine al fatto che tale regime consentiva la concessione di aiuti a favore di tali imprese e non vale dunque a fondare il legittimo affidamento del suddetto interessato quanto alla regolarità delle sovvenzioni che gli sono state concesse. Proprio al contrario, poiché la possibilità di concedere aiuti a simili imprese è quanto meno incerta, tale assenza di limitazione esplicita non può dar vita a precise assicurazioni idonee a ingenerare un qualsivoglia legittimo affidamento in capo all’interessato.

(v. punti 63-66)

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