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Document 62008CJ0533
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Rapporto con le convenzioni relative a materie particolari — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, ‘considerando’ sesto, undicesimo, dodicesimo e da quindicesimo a diciassettesimo, nonché art. 71)
2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Convenzione internazionale che non vincola la Comunità — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(Art. 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 71)
1. L’art. 71 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’art. 31, n. 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, e la norma relativa alla forza esecutiva enunciata all’art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e che assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor executionis).
Infatti, benché l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 sia volto a far rispettare norme emanate da convenzioni che tengano conto delle specificità di una materia particolare, tuttavia l’applicazione di tali norme non può pregiudicare i citati principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione e la cui osservanza è necessaria al buon funzionamento del mercato interno, che costituisce la ratio stessa del regolamento n. 44/2001. L’art. 71 di quest’ultimo regolamento non può infatti avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene. Quindi, in un settore coperto da questo regolamento, quale il trasporto delle merci su strada, l’applicazione delle disposizioni di una convenzione relativa a una materia particolare, come la CMR, è esclusa qualora possa portare a risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno di quelli cui condurrebbero le disposizioni del detto regolamento.
(v. punti 48‑51, 56, dispositivo 1)
2. La Corte di giustizia non è competente a interpretare l’art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978. Infatti, soltanto qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione. Tuttavia, non si può affermare che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste dalla CMR vincolino l’Unione. Al contrario, dall’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risulta che le norme previste dalla CMR possono essere applicate nell’Unione soltanto nel rispetto dei principi sottesi al detto regolamento.
(v. punti 62‑63, dispositivo 2)