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Document 62008CJ0484

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13

    (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, n. 2, e 8)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13

    (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, n. 2, e 8)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13

    [Artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE; direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, n. 2, e 8]

    Massima

    1. Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, definiscono, nel loro complesso, i criteri generali che permettono di valutare la natura abusiva delle clausole contrattuali soggette alle disposizioni della direttiva. In tale stessa prospettiva, l’art. 4, n. 2, della direttiva è diretto, dal canto suo, unicamente a stabilire le modalità e la portata del controllo sostanziale delle clausole contrattuali, che non siano state oggetto di trattativa individuale, le quali descrivono le prestazioni essenziali dei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore. Ne consegue che le clausole di cui al medesimo art. 4, n. 2, rientrano senz’altro nel settore disciplinato dalla direttiva e che, pertanto, l’art. 8 di quest’ultima è applicabile anche al suddetto art. 4, n. 2.

    (v. punti 33‑35)

    2. Gli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.

    Infatti, autorizzando la possibilità di un completo controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole, come quelle di cui all’art. 4, n. 2, della suddetta direttiva, previste da un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, la normativa nazionale permette di garantire a quest’ultimo, conformemente all’art. 8 della direttiva, un livello di tutela effettiva più elevato di quello stabilito da quest’ultima.

    (v. punti 42‑44, dispositivo 1)

    3. Gli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE non ostano ad un’interpretazione degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo la quale gli Stati membri possono adottare una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.

    Quanto agli artt. 2 CE e 4, n. 1, CE, è sufficiente constatare che tali disposizioni enunciano obiettivi e principi generali che sono necessariamente applicati in combinato disposto con i rispettivi capitoli del Trattato destinati ad attuare tali principi ed obiettivi. Esse non possono quindi avere, di per sé, l’effetto di creare obblighi giuridici chiari ed incondizionati a carico degli Stati membri.

    Parimenti, nemmeno l’art. 3, n. 1, lett. g), CE può produrre, di per sé, obblighi giuridici a carico degli Stati membri. Infatti, tale disposizione si limita ad indicare un obiettivo che deve però essere precisato in altre disposizioni del Trattato, segnatamente quelle relative alle regole di concorrenza.

    (v. punti 46‑47, 49, dispositivo 2)

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