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Document 62008CJ0476

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 dicembre 2009 — Evropaïki Dynamiki / Commissione

    (causa C-476/08 P)

    «Impugnazione — Regolamenti (CE, Euratom) nn. 1605/2002 e 2342/2002 — Appalti pubblici attribuiti dalle istituzioni comunitarie in nome e per conto propri — Errore nel rapporto del comitato di valutazione — Obbligo di motivare il rigetto dell’offerta di un offerente»

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Valutazione erronea degli elementi di prova regolarmente prodotti — Irricevibilità — Obbligo del Tribunale di motivare la sua valutazione degli elementi di prova — Portata (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 16-17)

    Oggetto

    Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 settembre 2008, causa T-59/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2004 che rigetta l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di gara d’appalto relativo alla prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della DG Agricoltura, nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente — Obbligo di motivare il rigetto dell’offerta di un offerente.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 dicembre 2009 — Evropaïki Dynamiki / Commissione

    (causa C-476/08 P)

    «Impugnazione — Regolamenti (CE, Euratom) nn. 1605/2002 e 2342/2002 — Appalti pubblici attribuiti dalle istituzioni comunitarie in nome e per conto propri — Errore nel rapporto del comitato di valutazione — Obbligo di motivare il rigetto dell’offerta di un offerente»

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Valutazione erronea degli elementi di prova regolarmente prodotti — Irricevibilità — Obbligo del Tribunale di motivare la sua valutazione degli elementi di prova — Portata (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 16-17)

    Oggetto

    Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 settembre 2008, causa T-59/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2004 che rigetta l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di gara d’appalto relativo alla prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della DG Agricoltura, nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente — Obbligo di motivare il rigetto dell’offerta di un offerente.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

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